Art. 17.
         Deroghe alle sperimentazioni di campo di medicinali
             veterinari ad azione immunologia inattivati
  1.  In  deroga all'articolo 12, comma 3, lettera j), in circostanze
eccezionali  concernenti medicinali veterinari ad azione immunologica
inattivati,  il  richiedente  non  e' tenuto a fornire i risultati di
talune  sperimentazioni  sul campo nella specie cui i medicinali sono
destinati,  se  tali  sperimentazioni non possono essere eseguite per
giustificate  ragioni,  in  particolare a causa di altre disposizioni
normative.