Art. 19.
               Esperti che elaborano le documentazioni
  1.   A  cura  del  richiedente,  i  riassunti  dettagliati  di  cui
all'articolo  12,  comma 4,  prima  di essere presentati al Ministero
della  salute,  devono  essere  elaborati  e  firmati  da  esperti in
possesso   delle  necessarie  qualifiche  tecniche  o  professionali,
correlate  alla  materia trattata, specificate in un breve curriculum
vitae.
  2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche e professionali
di  cui  al comma 1 giustificano l'eventuale ricorso alla letteratura
scientifica  di cui all'articolo 14, nei riassunti dettagliati di cui
al comma 3, conformemente alle previsioni dell'allegato tecnico sulla
domanda di AIC.
  3.   I   riassunti  dettagliati  sono  parte  del  dossier  che  il
richiedente presenta al Ministero della salute.