Art. 5.
              Estensione ed effetti dell'autorizzazione
  1.  Nessun  medicinale veterinario puo' essere immesso in commercio
senza  aver  ottenuto  l'AIC  dal  Ministero della salute a norma del
presente  decreto  oppure  dalla  Comunita'  europea,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 726/2004.
  2.  La  destinazione  ad ulteriore specie animale e le modifiche di
dosaggio,  la  forma  farmaceutica,  la  via  di somministrazione, la
confezione,  ed  ogni  altra variazione sono autorizzate ai sensi del
comma  1.  In  ogni  caso  tutte  le autorizzazioni rilasciate per lo
stesso farmaco fanno parte della medesima AIC globale, in particolare
ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1.
  3. Il  titolare  dell'AIC e' responsabile della commercializzazione
del  medicinale.  La designazione di un rappresentante non esonera il
titolare dell'AIC dalla sua responsabilita' legale.
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il  regolamento (CE) n. 726/2004, vedi note alle
          premesse.