Art. 6.
          Autorizzazioni in base agli allegati I, II o III
                  del regolamento (CEE) n. 2377/90
  1.  Un  medicinale  veterinario  e'  autorizzato  all'immissione in
commercio  per  la  somministrazione  ad una o piu' specie di animali
destinati   alla   produzione   di  alimenti,  solo  se  le  sostanze
farmacologicamente attive ivi contenute figurano negli allegati I, II
o III del regolamento (CEE) n. 2377/90.
  2.  Qualora  una  modifica  degli allegati del regolamento (CEE) n.
2377/90  lo  richieda, il titolare dell'autorizzazione all'immissione
in  commercio o eventualmente il Ministero della salute avviano tutte
le   procedure  necessarie  per  modificare  l'autorizzazione  o  per
revocarla  entro  i  60  giorni  successivi  alla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea della modifica degli allegati
di tale regolamento.
  3.  In  deroga  al  comma  1,  un medicinale veterinario contenente
sostanze farmacologicamente attive non incluse negli allegati I, II o
III  del  regolamento  (CEE)  n.  2377/90 puo' essere autorizzato per
animali  della  famiglia  degli  equidi che sono stati dichiarati non
idonei  alla  macellazione  per  il  consumo  umano,  ai  sensi della
decisione  93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, e della
decisione  2000/68/CEE  della  Commissione,  del  22  dicembre  1999,
recante   modifica   della   decisione  93/623/CEE.  Tali  medicinali
veterinari   non  possono  contenere  sostanze  attive  che  figurino
nell'allegato  IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 ne' possono essere
utilizzati nel trattamento di affezioni, come precisato nel riassunto
delle  caratteristiche  dei prodotti autorizzati, per le quali esiste
un  medicinale  veterinario  autorizzato  per  animali della famiglia
degli equidi.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
          premesse.
              - La  decisione  n. 93/623/CEE e' pubblicata nella GUCE
          n. L 298 del 3 dicembre 1993.
              - La  decisione 2000/68/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
          L 23 del 28 gennaio 2000.