Art. 7.
            Utilizzo di medicinali veterinari autorizzati
                        in altro Stato membro
  1.  Quando  la situazione sanitaria lo richiede, il Ministero della
salute    puo'   autorizzare   l'immissione   in   commercio   o   la
somministrazione agli animali di medicinali veterinari autorizzati in
un altro Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie.