Art. 7. 
 Utilizzo di medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro 
  1. Quando la situazione sanitaria lo richiede, il  Ministero  della
salute   puo'   autorizzare   l'immissione   in   commercio   o    la
somministrazione agli animali di medicinali veterinari autorizzati in
un altro Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie.