Art. 8. 
                       Deroghe all'articolo 5 
  1. In deroga all'articolo 5, comma  1  il  Ministero  della  salute
puo': 
    a) autorizzare  temporaneamente,  in  caso  di  epizoozie  gravi,
l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica senza  AIC,
in assenza  di  medicinali  appropriati  e  dopo  aver  informato  la
Commissione  europea  delle  condizioni  d'impiego  particolareggiate
disposte; 
    b) consentire l'utilizzo di un medicinale veterinario  ad  azione
immunologica privo di AIC, a norma dell'articolo 5, comma  1,  su  un
animale oggetto di importazione o esportazione da o  verso  un  paese
terzo, quando quest'ultimo sia sottoposto a  specifiche  disposizioni
sanitarie obbligatorie ed il medicinale risulti autorizzato  a  norma
della legislazione del paese terzo  autorizzato.  In  tal  caso  sono
adottate  tutte  le  misure  appropriate  in  materia  di   controllo
all'importazione  ed   all'uso   di   tale   medicinale   ad   azione
immunologica.