Art. 8.
                       Deroghe all'articolo 5
  1.  In  deroga  all'articolo  5,  comma 1 il Ministero della salute
puo':
    a) autorizzare  temporaneamente,  in  caso  di  epizoozie  gravi,
l'impiego  di medicinali veterinari ad azione immunologica senza AIC,
in  assenza  di  medicinali  appropriati  e  dopo  aver  informato la
Commissione  europea  delle  condizioni  d'impiego  particolareggiate
disposte;
    b) consentire  l'utilizzo  di un medicinale veterinario ad azione
immunologica  privo  di  AIC, a norma dell'articolo 5, comma 1, su un
animale  oggetto  di  importazione o esportazione da o verso un paese
terzo,  quando  quest'ultimo sia sottoposto a specifiche disposizioni
sanitarie  obbligatorie  ed il medicinale risulti autorizzato a norma
della  legislazione  del  paese  terzo  autorizzato. In tal caso sono
adottate   tutte  le  misure  appropriate  in  materia  di  controllo
all'importazione   ed   all'uso   di   tale   medicinale   ad  azione
immunologica.