Art. 14.
              Soggetti obbligati e istituti depositari
  1.  Una  copia  dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o
parzialmente  in  Italia  o  distribuiti  su  licenza  per il mercato
italiano,   e'   consegnata   alla   Discoteca   di   Stato  -  Museo
dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.
  2.  Una  ulteriore  copia  e'  consegnata  all'istituto  che  sara'
individuato  dalla  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, secondo le modalita'
indicate dall'articolo 4.
  3.  I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono
depositati secondo le modalita' stabilite al capo VI.
  4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono
depositati secondo le modalita' stabilite dal capo VII.
 
          Nota all'art. 14:
              - Per  l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, si veda in nota all'art. 4.