Art. 14. Soggetti obbligati e istituti depositari 1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, e' consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato. 2. Una ulteriore copia e' consegnata all'istituto che sara' individuato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalita' indicate dall'articolo 4. 3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalita' stabilite al capo VI. 4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalita' stabilite dal capo VII.
Nota all'art. 14: - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.