Art. 6
            Disposizioni in materia di imposte ipotecaria
                      e catastale e di registro

  1.  Nel  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le imposte
ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo  10,  comma  2,  in  fine,  e'  aggiunto il seguente
   periodo: "L'imposta, per ciascun intestatario, e' dovuta in misura
   fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo
   gratuito,  ricorrendo  le condizioni di cui all'articolo 1-quater,
   lettera  a),  della  Tariffa fino a concorrenza del valore di euro
   180.000  ed  in misura proporzionale per il valore eccedente detto
   importo.  Per  le  volture  conseguenti  alla  presentazione delle
   dichiarazioni  di  trasferimento  di  beni  per  causa  di  morte,
   limitatamente  all'abitazione  principale  del  defunto, la misura
   fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui
   all'articolo   1-quinquies,  lettera  a),  della  Tariffa  fino  a
   concorrenza  del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale
   per il valore eccedente detto importo.";
b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  all'articolo 1 le parole: "e dei certificati di successione di
   cui all'articolo 5 del testo unico" sono soppresse;
   2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:
    "1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o
    di  parenti  in  linea  retta,  di certificati di successione, di
    donazioni  o  di  altri  atti  a titolo gratuito che importano il
    trasferimento  di proprieta' di beni immobili o la costituzione o
    il  trasferimento  di  diritti reali immobiliari, anche per quote
    nonche' vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;
    1-quater)  Trascrizioni  di  donazioni  o  di altri atti a titolo
    gratuito  che  importano  il  trasferimento di proprieta' di beni
    immobili  o  la  costituzione o il trasferimento di diritti reali
    immobiliari,  anche  per  quote,  nonche' vincoli di destinazione
    sugli stessi:
    se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta,
    in  possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia
    di  acquisto  della  prima  abitazione  dall'articolo 1, comma 1,
    quinto  periodo,  della  tariffa,  parte prima, allegata al testo
    unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
    131:
     a)  fino  al  valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in
     possesso dei requisiti: 168 euro;
     b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;
     in ogni altro caso: 3%.
    1-quinquies)  Trascrizione  dei certificati di successione di cui
    all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di
    proprieta'  di beni immobili o la costituzione o il trasferimento
    di  diritti  immobiliari,  anche  per  quote,  nonche' vincoli di
    destinazione sugli stessi:
    se  relativa  alla  successione  dell'abitazione  principale  del
    defunto:
     a)  eseguita  in favore del coniuge o di parenti in linea retta,
     sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;
     b)  eseguita  in favore del coniuge o di parenti in linea retta,
     sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%;
     se  relativa  alla  successione  di  altri  beni o diritti reali
     immobiliari del defunto: 3%.".
  2.  Ai  trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per
atto  a  titolo  gratuito  o  per  causa di morte non si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  69,  commi 3 e 4, della legge 21
novembre 2000, n. 342.
  3.  Nel  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  2,  dopo  la  lettera  d)  e'  aggiunta la seguente:
   "d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte." ;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
   "2-bis)  Competente  a  ricevere le dichiarazioni di trasferimento
   per causa di morte e' l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto
   legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18
   ottobre 2001, n. 383.";
c) all'articolo  13, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
   Per  le  dichiarazioni  di  trasferimenti  per  causa  di morte si
   applicano   i   termini  previsti  dall'articolo  31  del  decreto
   legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.";
d) all'articolo  41, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
   L'imposta  dovuta  per  i  trasferimenti  per  causa  di  morte e'
   liquidata  e  versata  dagli  eredi,  dai  legatari  e dagli altri
   soggetti  obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i
   termini previsti per la presentazione della dichiarazione.";
e) all'articolo  43,  comma  1,  dopo  la  lettera  i) e' aggiunta la
   seguente:  "i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa
   di  morte  relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano
   le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  47,  48,  51  e  52 con
   esclusione  del  comma  5-bis.  Per  ogni  altro bene o diritto si
   applicano  le  disposizioni  di  cui  al  titolo  II, capo II, del
   decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,  in  materia di
   valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote
   sociali;  nella  determinazione della base imponibile non si tiene
   conto   delle  passivita'  ereditarie  che  non  afferiscono  alle
   aziende,  ne'  dell'avviamento.  Non  sono  soggetti all'imposta i
   titoli  del  debito  pubblico, tra i quali si intendono compresi i
   buoni  ordinari  del tesoro e i certificati di credito del tesoro,
   nonche'  gli  altri  titoli  di  Stato,  garantiti  dallo  Stato o
   equiparati  e  ogni  altro  bene  o  diritto, dichiarati esenti da
   imposta da norme di legge.";
f) all'articolo  57, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis.
   Per  le  dichiarazioni  di  trasferimento  per causa di morte sono
   obbligati    al   pagamento   dell'imposta   i   beneficiari   dei
   trasferimenti   per   quanto  a  loro  perviene  a  seguito  della
   successione, nonche' coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a
   presentare la dichiarazione.";
g) all'articolo  80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
   Per  i  trasferimenti  per  causa di morte si applicano, in quanto
   compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 31
   ottobre  1990,  n.  346. Restano ferme le agevolazioni previste da
   altre disposizioni di legge.".
  4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa
al  citato  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131
del 1986, dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.
Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:
devoluti  a  favore  di  parenti  fino al quarto grado e di affini in
linea  retta,  nonche'  di  affini in linea collaterale fino al terzo
grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per
cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
Se  hanno  per  oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o
quote sociali:
devoluti  a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore
complessivo  dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto
del  valore  di  donazioni  o  di altri atti a titolo gratuito di cui
all'articolo  13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4
per cento;
devoluti  a  favore  di  parenti  fino al quarto grado e di affini in
linea  retta  nonche'  di  affini  in linea collaterale fino al terzo
grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.".
  5.  Alla  legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 13 e' sostituito dai seguenti:
   "2.  I  trasferimenti  per  donazione  o  per  altri atti a titolo
   gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la
   rinuncia  pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli
   di  destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e
   dai  parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro
   con le seguenti aliquote:
    a)  se  fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di
    affini in linea retta nonche' di affini in linea collaterale fino
    al terzo grado: 2 per cento;
    b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
     2-bis.  I  trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo
     gratuito  di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri
     titoli  e denaro contante, nonche' la costituzione di vincoli di
     destinazione  sono  soggetti  all'imposta  di  registro  con  le
     seguenti aliquote:
      a)  se  fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta,
      sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
      b)  se  fatti  a  favore  di  parenti fino al quarto grado e di
      affini  in  linea retta, nonche' di affini in linea collaterale
      fino al terzo grado: 6 per cento;
      c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
   2-ter.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 2-bis, lettera a),
   negli  atti  di  donazione  e  negli altri atti a titolo gratuito,
   nonche'  negli  atti  di cui all'articolo 26 del testo unico delle
   disposizioni  concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto
   del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per
   oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli
   e  denaro  contante,  devono  essere  indicati  gli  estremi delle
   donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti
   dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o
   di  alcuno di essi, nonche' i relativi valori alla data degli atti
   stessi.  Per  l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale
   indicazione  si  applica,  a carico solidalmente del dante causa e
   del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la
   maggiore imposta dovuta.";
b) all'articolo 14, comma 1, la parola: "franchigie" e' soppressa.
  6.  Le  disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto per gli atti pubblici
formati,  per  gli  atti  a  titolo gratuito fatti e per le scritture
private  autenticate a partire da tale data, per le scritture private
non  autenticate  presentate  per  la  registrazione,  nonche' per le
successioni apertesi dalla data medesima.