Art. 9.

     Segreteria tecnica e attivita' di supporto alla Commissione

  1.  Il  presidente,  il  vicepresidente  e  la  Commissione, per lo
svolgimento  delle  attivita'  assegnate  dalla  legge e dal presente
regolamento,  si  avvalgono  di  un  ufficio  di livello dirigenziale
generale denominato: «segreteria tecnica»;
  2.  La  segreteria  tecnica  si  articola  in  un  servizio  per le
adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili,
cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia.
  3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare:
    a) la  predisposizione della documentazione per le riunioni della
Commissione;
    b) gli  adempimenti  necessari per l'istruttoria degli atti della
Commissione;
    c) la  predisposizione  del  servizio di traduzione dei documenti
provenienti dall'estero;
    d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle
procedure di adozione;
    e) l'assistenza  alla Commissione per le attivita' di promozione,
cooperazione,   informazione  e  formazione  di  cui  all'articolo 6,
comma 1, lettere f), g) e l);
    f) i  rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e
con gli enti autorizzati;
    g) gli   adempimenti   relativi  alla  tenuta  dell'albo  e  alla
vigilanza sugli enti autorizzati;
    h) i  rapporti  con gli uffici delle altre autorita' centrali per
le   adozioni   internazionali,   nonche'   con   le   rappresentanze
diplomatiche  e  consolari  per  le missioni della Commissione presso
tali rappresentanze;
    i) l'elaborazione  di  studi  e  analisi per le proposte relative
agli accordi bilaterali.
  4.  Il  servizio per gli affari amministrativi e contabili provvede
agli  adempimenti  riguardanti  l'amministrazione  del  personale, la
gestione  delle  spese  e  l'acquisizione  di  beni  e servizi per il
funzionamento    della    Commissione,   nonche'   agli   adempimenti
amministrativi  e contabili relativi alle attivita' di cooperazione e
di sostegno alle adozioni internazionali.
  5.  La  dotazione  organica  della  segreteria tecnica, composta da
personale  appartenente  ai  ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione
di  comando  o  di  fuori  ruolo  nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, e' quantificata come segue:
    a) un dirigente di prima fascia;
    b) due dirigenti di seconda fascia;
    c) quattordici  unita'  di  area  C  (nove  unita'  con posizione
economica  C1;  tre unita' con posizione economica C2; due unita' con
posizione economica C3);
    d) cinque  unita'  di  area B (tre unita' con posizione economica
B2; due unita' con posizione economica B3).
  6.  La  Commissione,  nei  limiti  delle  proprie disponibilita' di
bilancio, puo' concludere accordi con enti e organismi, anche al fine
di  acquisire  ulteriori  professionalita' necessarie ad adempiere ai
propri compiti istituzionali.