Art. 17. 
         (Ambito di applicazione delle garanzie funzionali) 
 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non e'
punibile il personale dei servizi di informazione  per  la  sicurezza
che ponga  in  essere  condotte  previste  dalla  legge  come  reato,
legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili
alle finalita' istituzionali di tali servizi, nel  rispetto  rigoroso
dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e  delle
procedure fissate dall'articolo 18. 
  2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma  1  non  si
applica se la condotta prevista  dalla  legge  come  reato  configura
delitti  diretti  a  mettere  in  pericolo  o  a  ledere   la   vita,
l'integrita'  fisica,  la  personalita'  individuale,   la   liberta'
personale, la liberta' morale, la salute o  l'incolumita'  di  una  o
piu' persone. 
  3. La speciale causa di giustificazione non si  applica,  altresi',
nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice  penale
e di delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo  che  si
tratti   di   condotte   di   favoreggiamento   personale   o   reale
indispensabili  alle   finalita'   istituzionali   dei   servizi   di
informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso
delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di
favoreggiamento non  si  realizzino  attraverso  false  dichiarazioni
all'autorita' giudiziaria oppure attraverso occultamento della  prova
di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini  disposte
dall'autorita' giudiziaria. La speciale causa di giustificazione  non
si applica  altresi'  alle  condotte  previste  come  reato  a  norma
dell'articolo 255 del codice penale e della legge 20  febbraio  1958,
n. 75, e successive modificazioni. 
  4. Non possono  essere  autorizzate,  ai  sensi  dell'articolo  18,
condotte previste  dalla  legge  come  reato  per  le  quali  non  e'
opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad
eccezione delle fattispecie di cui  agli  articoli  270-bis,  secondo
comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale. 
  5. Le condotte di cui al comma  1  non  possono  essere  effettuate
nelle sedi di partiti  politici  rappresentati  in  Parlamento  o  in
un'assemblea o consiglio  regionale,  nelle  sedi  di  organizzazioni
sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti
all'albo. 
  6. La speciale  causa  di  giustificazione  si  applica  quando  le
condotte: 
    a) sono poste in essere  nell'esercizio  o  a  causa  di  compiti
istituzionali dei  servizi  di  informazione  per  la  sicurezza,  in
attuazione  di  un'operazione  autorizzata  e  documentata  ai  sensi
dell'articolo 18 e secondo le  norme  organizzative  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza; 
    b) sono indispensabili e  proporzionate  al  conseguimento  degli
obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili; 
    c) sono frutto di una obiettiva  e  compiuta  comparazione  degli
interessi pubblici e privati coinvolti; 
    d) sono effettuate in modo tale  da  comportare  il  minor  danno
possibile per gli interessi lesi. 
  7. Quando, per particolari condizioni di fatto  e  per  eccezionali
necessita', le attivita' indicate nel presente  articolo  sono  state
svolte da persone non addette  ai  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza, in concorso con uno  o  piu'  dipendenti  dei  servizi  di
informazione per la sicurezza, e risulta che  il  ricorso  alla  loro
opera da parte dei servizi  di  informazione  per  la  sicurezza  era
indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure  fissate
dall'articolo   18,   tali   persone   sono   equiparate,   ai   fini
dell'applicazione  della  speciale  causa  di   giustificazione,   al
personale dei servizi di informazione per la sicurezza. 
 
          Note all'art. 17 
              - Si riporta il testo degli articoli 51, 255,  270-bis,
          secondo comma, 289, 294 e 416-bis del codice penale: 
              «Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento  di  un
          dovere). - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di  un
          dovere imposto da  una  norma  giuridica  o  da  un  ordine
          legittimo della pubblica autorita', esclude la punibilita'. 
              Se un fatto costituente reato e'  commesso  per  ordine
          dell'autorita',  del  reato  risponde  sempre  il  pubblico
          ufficiale che ha dato l'ordine. 
              Risponde del reato altresi' chi ha  eseguito  l'ordine,
          salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a
          un ordine legittimo. 
              Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando
          la  legge  non   gli   consente   alcun   sindacato   sulla
          legittimita' dell'ordine.». 
              «Art. 255 (Soppressione, falsificazione  o  sottrazione
          di atti o documenti concernenti la sicurezza dello  Stato).
          - Chiunque, in tutto o  in  parte,  sopprime,  distrugge  o
          falsifica,  ovvero  carpisce,  sottrae  o  distrae,   anche
          temporaneamente, atti o documenti concernenti la  sicurezza
          dello  Stato  od  altro  interesse  politico,   interno   o
          internazionale, dello Stato, e' punito  con  la  reclusione
          non inferiore a otto anni. 
              Si applica la pena di morte se il fatto ha  compromesso
          la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato,  ovvero
          le operazioni militari.». 
              «Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo
          anche   internazionale   o   di    eversione    dell'ordine
          democratico). - (Omissis). 
              Ai fini della legge penale, la finalita' di  terrorismo
          ricorre anche quando gli  atti  di  violenza  sono  rivolti
          contro uno Stato  estero,  un'istituzione  o  un  organismo
          internazionale.». 
              «Art. 289 (Attentato  contro  organi  costituzionali  e
          contro  le  assemblee  regionali).  -  E'  punito  con   la
          reclusione da uno a cinque anni, qualora non si  tratti  di
          un piu' grave  delitto,  chiunque  commette  atti  violenti
          diretti  ad  impedire,  in  tutto   o   in   parte,   anche
          temporaneamente: 
                1)  al  Presidente  della  Repubblica  o  al  Governo
          l'esercizio  delle   attribuzioni   o   delle   prerogative
          conferite dalla legge; 
                2) alle assemblee legislative o ad una di  queste,  o
          alla  Corte  costituzionale  o  alle  assemblee   regionali
          l'esercizio delle loro funzioni.». 
              «Art. 294 (Attentati  contro  i  diritti  politici  del
          cittadino). - Chiunque con  violenza,  minaccia  o  inganno
          impedisce in tutto o in parte  l'esercizio  di  un  diritto
          politico, ovvero determina taluno a  esercitarlo  in  senso
          difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da
          uno a cinque anni.». 
              «Art.  416-bis  (Associazione  di  tipo   mafioso).   -
          Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata da tre o piu' persone, e' punito con la  reclusione
          da cinque a dieci anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da sette a dodici anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgano della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da sette a quindici anni nei casi  previsti  dal
          primo comma  e  da  dieci  a  ventiquattro  anni  nei  casi
          previsti dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche alla camorra  e  alle  altre  associazioni,  comunque
          localmente   denominate,   che   valendosi   della    forza
          intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
          corrispondenti  a  quelli  delle   associazioni   di   tipo
          mafioso.». 
              - La legge 20 febbraio 1958, n. 75,  reca:  «Abolizione
          della regolamentazione della prostituzione e  lotta  contro
          lo sfruttamento della prostituzione altrui».