Art. 18.
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come
                               reato)


1.  In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto
rigoroso  dei  limiti  da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  o  l'Autorita'  delegata, ove istituita, autorizza le
condotte  previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse
sono parte.
2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorita' delegata,
ove  istituita, rilascia l'autorizzazione, motivandola, sulla base di
una   circostanziata   richiesta   del   direttore  del  servizio  di
informazione  per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa
informandone  il  DIS.  Le richieste e le autorizzazioni devono avere
forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario
di cui al comma 7.
3.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' delegata,
ove   istituita,   puo'   in  ogni  caso  modificare  o  revocare  il
provvedimento  adottato  a  norma  del  comma  1 con l'utilizzo delle
medesime forme previste dal comma 2.
4.  Nei  casi  di  assoluta  urgenza, che non consentono di acquisire
tempestivamente  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  2,  e  qualora
l'Autorita'  delegata non sia istituita, il direttore del servizio di
informazione  per  la  sicurezza autorizza le condotte richieste e ne
da'  comunicazione  immediata,  e  comunque non oltre le ventiquattro
ore,  al  Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS,
indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' delegata,
ove  istituita,  se  l'autorizzazione  era di sua competenza, qualora
riscontri  la  sussistenza  dei  presupposti  di cui all'articolo 17,
nonche'  il  rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4,
ratifica il provvedimento entro dieci giorni.
6.  Nei  casi  in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia
stata  posta  in  essere  in  assenza  ovvero  oltre  i  limiti delle
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo,  il Presidente del
Consiglio   dei  ministri  adotta  le  necessarie  misure  e  informa
l'autorita' giudiziaria senza ritardo.
7.  La  documentazione  relativa  alle  richieste  di  autorizzazione
previste  nel  presente  articolo  e'  conservata  presso  il  DIS in
apposito  schedario  segreto, unitamente alla documentazione circa le
relative  spese,  secondo  le norme emanate con il regolamento di cui
all'articolo  4,  comma  7.  La  rendicontazione  di  tali  spese  e'
sottoposta  a  specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del
DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).