Art. 19.
(Opposizione della speciale causa  di  giustificazione  all'autorita'
                            giudiziaria)


1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo
17  e  autorizzate  ai  sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini
preliminari,  il  direttore  del  servizio  di  informazione  per  la
sicurezza   interessato,   tramite   il   DIS,  oppone  all'autorita'
giudiziaria   che   procede   l'esistenza  della  speciale  causa  di
giustificazione.
2.  Nel  caso  indicato  al  comma 1, il procuratore della Repubblica
interpella  immediatamente  il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione
di  cui  all'articolo  18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli
relativi   all'opposizione  sono  separati  e  iscritti  in  apposito
registro  riservato,  per  essere  custoditi secondo modalita' che ne
tutelino la segretezza.
3.  Quando  l'esistenza  della  speciale  causa di giustificazione e'
opposta  nel  corso  dell'udienza  preliminare  o  del  giudizio,  il
Presidente del Consiglio dei ministri e' interpellato dal giudice che
procede.
4.   Il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,  se  sussiste
l'autorizzazione,   ne   da'   comunicazione   entro   dieci   giorni
all'autorita'  che  procede,  indicandone i motivi. Della conferma e'
data   immediata   comunicazione  al  Comitato  parlamentare  di  cui
all'articolo  30.  Nelle  more  della  pronuncia  del  Presidente del
Consiglio dei ministri il procedimento e' sospeso.
5.  Se  la  conferma  non interviene nel termine indicato al comma 4,
essa  si  intende negata e l'autorita' giudiziaria procede secondo le
ordinarie disposizioni.
6.   Se   il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  conferma  la
sussistenza   dell'autorizzazione,   il  giudice,  su  richiesta  del
pubblico  ministero  o  d'ufficio,  pronuncia,  a  seconda  dei casi,
sentenza  di  non  luogo  a  procedere o di assoluzione. Gli atti del
procedimento   sono,   all'esito,   trasmessi  al  procuratore  della
Repubblica,  che  li  custodisce in archivio secondo modalita', dallo
stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7.  Analoga  procedura di custodia degli atti viene seguita quando e'
sollevato  conflitto  di attribuzione fino a che il conflitto non sia
stato risolto.
8.  Se  e'  stato  sollevato  conflitto  di  attribuzione,  la  Corte
costituzionale  ha  pieno  accesso  agli  atti  del procedimento e al
provvedimento  di  autorizzazione  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri,   con  le  garanzie  di  segretezza  che  la  Corte  stessa
stabilisce.
9.  Quando  l'esistenza  della  speciale  causa di giustificazione e'
eccepita   dall'appartenente   ai  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza  o  da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, al
momento  dell'arresto  in  flagranza  o dell'esecuzione di una misura
cautelare,  l'esecuzione del provvedimento e' sospesa e la persona e'
accompagnata  dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi
trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti
e  comunque  non  oltre  ventiquattro  ore, salvo il caso previsto al
comma 10.
10.   Il  procuratore  della  Repubblica,  immediatamente  informato,
provvede  a  norma  degli  articoli  390  e  seguenti  del  codice di
procedura  penale,  dispone le necessarie verifiche e chiede conferma
al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro
ore  dalla  richiesta.  La  persona  e' trattenuta negli uffici della
polizia  giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore
generale  del  DIS  e  comunque  non  oltre  ventiquattro  ore  dalla
ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta
la  conferma  richiesta,  si  procede a norma del codice di procedura
penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  conferma o smentisce
l'esistenza  della  causa di giustificazione entro dieci giorni dalla
richiesta.  Se  la conferma non interviene nel termine indicato, essa
si  intende  negata  e  l'autorita'  giudiziaria  procede  secondo le
ordinarie disposizioni.
 
          Nota all'art. 19:
              - Gli  articoli 390  e seguenti del codice di procedura
          penale   fanno  parte  del  Titolo  VI  del  citato  codice
          concernete l'arresto in flagranza e il fermo.