Art. 20.
                          (Sanzioni penali)


1.  Gli  appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i
soggetti   di   cui   all'articolo   17,  comma  7,  che  preordinano
illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di
cui  all'articolo  18  sono  puniti  con la reclusione da tre a dieci
anni.