Art. 21.
                (Contingente speciale del personale)


1.  Con  apposito  regolamento e' determinato il contingente speciale
del  personale  addetto  al  DIS  e ai servizi di informazione per la
sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il  regolamento  disciplina  altresi',  anche  in deroga alle vigenti
disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente
legge,  l'ordinamento  e  il  reclutamento del personale garantendone
l'unitarieta'  della  gestione,  il  relativo trattamento economico e
previdenziale,  nonche'  il  regime  di  pubblicita'  del regolamento
stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a)  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del personale dei servizi di
informazione  per  la  sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni
per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b)  la  definizione  di  adeguate  modalita' concorsuali e selettive,
aperte  anche  a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per
la scelta del personale;
c)  i  limiti  temporali  per  le  assunzioni a tempo determinato nel
rispetto  della  normativa  vigente  per  coloro  che, ai sensi della
lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d)  l'individuazione  di  una  quota di personale chiamato a svolgere
funzioni  di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS
e  con  i  direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la
cui   permanenza   presso  i  rispettivi  organismi  e'  legata  alla
permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare
specializzazione debitamente documentata, per attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per
la sicurezza;
f)  le  ipotesi  di  incompatibilita',  collegate  alla  presenza  di
rapporti  di  parentela  entro il terzo grado o di affinita' entro il
secondo   grado  o  di  convivenza  o  di  comprovata  cointeressenza
economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza
o  del  DIS,  salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il
rapporto   di   parentela  o  di  affinita'  o  di  convivenza  o  di
cointeressenza  economica  riguardi il direttore generale del DIS o i
direttori   dei   servizi   di   informazione   per   la   sicurezza,
l'incompatibilita' e' assoluta;
g)  il  divieto  di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi e'
cessato  per  qualunque  ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e
dai servizi di informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i)  la  determinazione  per  il  DIS  e  per  ciascun  servizio della
percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l)  i  casi  eccezionali  di  conferimento  di  incarichi  ad esperti
esterni,   nei   limiti   e   in   relazione  a  particolari  profili
professionali, competenze o specializzazioni;
m)  i  criteri  e  le  modalita' relativi al trattamento giuridico ed
economico   del   personale   che   rientra  nell'amministrazione  di
provenienza   al   fine  del  riconoscimento  delle  professionalita'
acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n)  i  criteri  e le modalita' per il trasferimento del personale del
ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3.  Per  il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di
informazione  per  la sicurezza non si applicano le norme di cui alla
legge   12   marzo   1999,  n.  68,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo  16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni.
4.  Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla
presente  legge  o  dal  regolamento  sono  nulle,  ferma restando la
responsabilita'  personale,  patrimoniale e disciplinare di chi le ha
disposte.
5.  Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e
le  modalita'  del  passaggio del personale della Segreteria generale
del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera
a).
6.  Il  regolamento  definisce,  nei limiti delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal
comma  6  dell'articolo  29  della  presente  legge,  il  trattamento
economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE
e  all'AISI,  costituito dallo stipendio, dall'indennita' integrativa
speciale, dagli assegni familiari e da una indennita' di funzione, da
attribuire  in  relazione  al  grado,  alla  qualifica  e  al profilo
rivestiti e alle funzioni svolte.
7.  E'  vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da
quelli    previsti    dal    regolamento.    In   caso   di   rientro
nell'amministrazione  di appartenenza o di trasferimento presso altra
pubblica  amministrazione, e' escluso il mantenimento del trattamento
economico  principale  e  accessorio  maturato  alle  dipendenze  dei
servizi  di  informazione  per  la  sicurezza,  fatte salve le misure
eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8.  Il  regolamento  disciplina  i casi di cessazione dei rapporti di
dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9.  Il  regolamento  stabilisce  le  incompatibilita'  preclusive del
rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza,
in   relazione   a  determinate  condizioni  personali,  a  incarichi
ricoperti  e  ad  attivita'  svolte, prevedendo specifici obblighi di
dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10.   Non  possono  svolgere  attivita',  in  qualsiasi  forma,  alle
dipendenze  del Sistema di informazione per la sicurezza persone che,
per  comportamenti  o azioni eversive nei confronti delle istituzioni
democratiche,  non  diano  sicuro  affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione.
11.  In  nessun  caso  il  DIS  e  i  servizi  di informazione per la
sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze
o  impiegare  in qualita' di collaboratori o di consulenti membri del
Parlamento   europeo,   del   Parlamento  o  del  Governo  nazionali,
consiglieri   regionali,   provinciali,   comunali   o  membri  delle
rispettive    giunte,   dipendenti   degli   organi   costituzionali,
magistrati,   ministri   di   confessioni   religiose  e  giornalisti
professionisti o pubblicisti.
12.  Tutto  il  personale  che  presta comunque la propria opera alle
dipendenze  o  a  favore del DIS o dei servizi di informazione per la
sicurezza  e'  tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al
rispetto  del  segreto  su  tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
 
          Note all'art. 21:
              - La  legge  12 marzo  1999, n. 68, reca: «Norme per il
          diritto al lavoro dei disabili».
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 marzo
          1987,  n.  56  (Norme  sull'organizzazione  del mercato del
          lavoro):
              «Art.  16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).  -  1.  Le Amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a
          carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali   effettuano   le   assunzioni   dei  lavoratori  da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non  e'  richiesto  il  titolo di studio superiore a quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in  quelle  di  mobilita',  che abbiano la professionalita'
          eventualmente   richiesta   e   i  requisiti  previsti  per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente   alla   sezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
              2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro   iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella
          nuova   sezione   circoscrizionale   avviene   con  effetto
          immediato.
              3.  Gli  avviamenti vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie  circoscrizionali,  ovvero, nel caso di enti la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
              4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
              5.  Le  Amministrazioni  centrali dello Stato, gli enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della    graduatoria   delle   domande   presentate   dagli
          interessati.   Con  il  decreto  di  cui  al  comma 4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
              6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  Pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
              7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3 hanno
          valore  di  principio  e  di  indirizzo per la legislazione
          delle regioni a statuto ordinario.
              8.  Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
          le  assunzioni  presso  le  Forze  armate  e i corpi civili
          militarmente ordinati.».