Art. 22.
                      (Ricorsi giurisdizionali)

  1.   Ai  ricorsi  al  giudice  amministrativo,  aventi  ad  oggetto
controversie   relative  al  rapporto  di  lavoro,  si  applicano  le
disposizioni  di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
 
          Nota all'art. 22:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  23-bis della legge
          6 dicembre   1971,   n.  1034  (Istituzione  dei  tribunali
          amministrativi regionali):
              «Art.  23-bis.  - 1. Le disposizioni di cui al presente
          articolo  si  applicano  nei giudizi davanti agli organi di
          giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
                a) i    provvedimenti   relativi   a   procedure   di
          affidamento  di  incarichi  di progettazione e di attivita'
          tecnico-amministrative ad esse connesse;
                b) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed   esecuzione   di  opere
          pubbliche  o  di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
          gara  e  gli  atti  di  esclusione dei concorrenti, nonche'
          quelli   relativi   alle  procedure  di  occupazione  e  di
          espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
                c) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed  esecuzione  di  servizi
          pubblici  e  forniture,  ivi compresi i bandi di gara e gli
          atti di esclusione dei concorrenti;
                d) i    provvedimenti    adottati   dalle   autorita'
          amministrative indipendenti;
                e) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
          privatizzazione   o   di  dismissione  di  imprese  o  beni
          pubblici,   nonche'   quelli  relativi  alla  costituzione,
          modificazione   o   soppressione  di  societa',  aziende  e
          istituzioni  ai  sensi  dell'art.  22  della legge 8 giugno
          1990, n. 142;
                f) i   provvedimenti   di   nomina,  adottati  previa
          delibera  del  Consiglio  dei Ministri ai sensi della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                g) i  provvedimenti di scioglimento degli enti locali
          e   quelli   connessi   concernenti   la  formazione  e  il
          funzionamento degli organi.
              2.  I  termini  processuali  previsti sono ridotti alla
          meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
              3.  Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
          tribunale  amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
          sulla  domanda  cautelare,  accertata  la  completezza  del
          contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
          ai  sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
          ricorso  evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
          sussistenza  di  un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
          con  ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
          udienza  successiva  al termine di trenta giorni dalla data
          di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
          cautelare  da parte del tribunale amministrativo regionale,
          ove  il  Consiglio  di  Stato  riformi l'ordinanza di primo
          grado,  la  pronunzia  di appello e' trasmessa al tribunale
          amministrativo  regionale per la fissazione dell'udienza di
          merito.  In  tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta giorni
          decorre  dalla  data di ricevimento dell'ordinanza da parte
          della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
          ne da' avviso alle parti.
              4.  Nel  giudizio  di  cui  al comma 3 le parti possono
          depositare  documenti  entro  il termine di quindici giorni
          dal  deposito  o  dal ricevimento delle ordinanze di cui al
          medesimo   comma e   possono  depositare  memorie  entro  i
          successivi dieci giorni.
              5.  Con  le  ordinanze  di  cui  al comma 3, in caso di
          estrema  gravita'  ed  urgenza, il tribunale amministrativo
          regionale  o  il  Consiglio  di  Stato  possono disporre le
          opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
          sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
          buon esito del ricorso.
              6.  Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
          sentenza  e'  pubblicato  entro  sette  giorni  dalla  data
          dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
              7.  Il termine per la proposizione dell'appello avverso
          la   sentenza   del   tribunale   amministrativo  regionale
          pronunciata  nei  giudizi  di  cui  al comma 1 e' di trenta
          giorni  dalla  notificazione  e  di centoventi giorni dalla
          pubblicazione  della  sentenza.  La  parte puo', al fine di
          ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della sentenza,
          proporre   appello  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
          pubblicazione  del  dispositivo, con riserva dei motivi, da
          proporre  entro  trenta giorni dalla notificazione ed entro
          centoventi  giorni  dalla comunicazione della pubblicazione
          della sentenza.
              8.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
          sospensione della sentenza appellata.».