Art. 23. 
(Esclusione della qualifica di  ufficiale  o  di  agente  di  polizia
                giudiziaria e di pubblica sicurezza) 
 
 
  1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica  di
ufficiale o di  agente  di  polizia  giudiziaria  ne',  salvo  quanto
previsto al comma 2, quella di ufficiale  o  di  agente  di  pubblica
sicurezza.  Tali  qualita'  sono  sospese  durante  il   periodo   di
appartenenza al contingente  speciale  di  cui  all'articolo  21  per
coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione
di provenienza. 
  2.  In  relazione  allo  svolgimento  di   attivita'   strettamente
necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione per
la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale  del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la  qualifica  di
ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di  polizia
di  prevenzione,  puo'  essere  attribuita  a  taluno  dei   soggetti
appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per  non
oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del direttore generale del DIS. 
  3. L'attribuzione della qualifica e' rinnovabile. 
  4.  L'attribuzione  della  qualifica  e'  comunicata  al   Ministro
dell'interno. 
  5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del  DIS
puo'  essere  formulata  anche  in  forma  orale  e   seguita   entro
ventiquattro ore dalla comunicazione scritta. 
  6. In deroga alle  ordinarie  disposizioni,  il  personale  di  cui
all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai
rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il  Presidente
del Consiglio dei ministri, o l'Autorita' delegata, ove istituita. 
  7. I direttori dei servizi di informazione per la  sicurezza  e  il
direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire  ai  competenti
organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova
relativamente a fatti configurabili come  reati,  di  cui  sia  stata
acquisita  conoscenza  nell'ambito  delle  strutture  che   da   essi
rispettivamente dipendono. 
  8. L'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma  7  puo'  essere
ritardato,  su  autorizzazione  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, quando cio' sia strettamente  necessario  al  perseguimento
delle finalita' istituzionali del  Sistema  di  informazione  per  la
sicurezza.