Art. 25.
                        (Attivita' simulate)


1.  Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente
del  Consiglio  dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita,
puo'  autorizzare,  su  proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI,
l'esercizio  di  attivita'  economiche  simulate,  sia nella forma di
imprese individuali sia nella forma di societa' di qualunque natura.
2.  Il  consuntivo  delle  attivita' di cui al comma 1 e' allegato al
bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3.   Con   apposito   regolamento  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.