Art. 26.
                (Trattamento delle notizie personali)


1.  La  raccolta  e il trattamento delle notizie e delle informazioni
sono   finalizzati   esclusivamente   al  perseguimento  degli  scopi
istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2.  Il  DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma
3,  lettera  i),  e  i  direttori  dei servizi di informazione per la
sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3.  Il  personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza
che  in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in
violazione  di  quanto previsto al comma 1 e' punito, se il fatto non
costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
4.  Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori
di  quelli  la  cui  esistenza  e'  stata ufficialmente comunicata al
Comitato  parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo
33, comma 6.