Art. 27. 
     (Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari) 
 
 
  1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono  essere
assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per
la sicurezza o al DIS, l'autorita' giudiziaria procedente adotta ogni
possibile tutela della persona che deve essere esaminata. 
  2. In particolare, nel corso del procedimento  penale,  l'autorita'
giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui
al  comma  1  con  l'osservanza,   in   quanto   compatibili,   delle
disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  La  partecipazione  a
distanza e' disposta a condizione  che  siano  disponibili  strumenti
tecnici idonei a consentire il  collegamento  audiovisivo  e  che  la
presenza della persona non sia necessaria. 
  3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le  condizioni,  gli
articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di
procedura penale. 
  4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta  comunque
adeguate cautele a tutela della persona che deve essere  esaminata  o
deve partecipare ad un atto di indagine. 
  5. In  particolare,  il  pubblico  ministero  provvede  sempre  con
decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto
sugli atti ai quali partecipano addetti ai  servizi  di  informazione
per  la  sicurezza  o  al  DIS  fino  alla  chiusura  delle  indagini
preliminari, anche in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo
329,  comma  3,  del  codice  di  procedura  penale,  salvo  che   il
mantenimento  del  segreto  non  sia  di  impedimento  assoluto  alla
prosecuzione  delle  indagini   ovvero   sussista   altra   rilevante
necessita' della pubblicita' degli atti. 
  6.  Nel  corso  delle  indagini  il  pubblico  ministero  provvede,
altresi', alla custodia degli atti di cui al  presente  articolo  con
modalita' idonee a tutelarne la segretezza. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art.  146-bis,  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale): 
              «Art.  146-bis  (Partecipazione   al   dibattimento   a
          distanza). - 1. Quando si procede per  taluno  dei  delitti
          indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonche' nell'art.  407,
          comma 2, lettera a), n. 4  del  codice,  nei  confronti  di
          persona che si trova,  a  qualsiasi  titolo,  in  stato  di
          detenzione in carcere, la  partecipazione  al  dibattimento
          avviene a distanza nei seguenti casi: 
                a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
          ordine pubblico; 
                b)  qualora  il  dibattimento  sia   di   particolare
          complessita'  e  la  partecipazione  a   distanza   risulti
          necessaria  ad  evitare  ritardi   nel   suo   svolgimento.
          L'esigenza  di  evitare  ritardi  nello   svolgimento   del
          dibattimento e' valutata anche in relazione  al  fatto  che
          nei    confronti    dello     stesso     imputato     siano
          contemporaneamente  in  corso  distinti   processi   presso
          diverse sedi giudiziarie. 
              1-bis.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,   la
          partecipazione al dibattimento  avviene  a  distanza  anche
          quando si procede nei confronti di detenuto al  quale  sono
          state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma  2,
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni. 
              2. La partecipazione  al  dibattimento  a  distanza  e'
          disposta, anche d'ufficio, dal presidente del  tribunale  o
          della corte di assise con  decreto  motivato  emesso  nella
          fase  degli  atti  preliminari,  ovvero  dal  giudice   con
          ordinanza  nel  corso  del  dibattimento.  Il  decreto   e'
          comunicato alle parti e ai difensori  almeno  dieci  giorni
          prima dell'udienza. 
              3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza,  e'
          attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di  udienza
          e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
          la contestuale, effettiva  e  reciproca  visibilita'  delle
          persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita'  di
          udire  quanto  vi  viene  detto.  Se  il  provvedimento  e'
          adottato nei confronti di piu' imputati che si  trovano,  a
          qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
          ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
          di vedere ed udire gli altri. 
              4. E'  sempre  consentito  al  difensore  o  a  un  suo
          sostituto di  essere  presente  nel  luogo  dove  si  trova
          l'imputato.  Il  difensore  o  il  suo  sostituto  presenti
          nell'aula  di  udienza  e  l'imputato  possono  consultarsi
          riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
              5. Il luogo dove l'imputato si collega in  audiovisione
          e' equiparato all'aula di udienza. 
              6. Un ausiliario abilitato ad assistere il  giudice  in
          udienza designato dal giudice o, in caso  di  urgenza,  dal
          presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato  e
          ne attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono  posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta' a lui spettanti.  Egli  da'  atto  altresi'  della
          osservanza delle disposizioni di  cui  al  comma  3  ed  al
          secondo periodo del comma 4 nonche', se ha  luogo  l'esame,
          delle cautele adottate per assicurarne la  regolarita'  con
          riferimento al luogo ove si trova. A tal  fine  interpella,
          ove occorra, l'imputato ed il  suo  difensore.  Durante  il
          tempo del dibattimento in  cui  non  si  procede  ad  esame
          dell'imputato  il  giudice  o,  in  caso  di  urgenza,   il
          presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
          si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un  ufficiale
          di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non  svolgono,
          ne'  hanno  svolto,  attivita'  di  investigazione   o   di
          protezione con riferimento all'imputato o ai  fatti  a  lui
          riferiti.   Delle   operazioni   svolte   l'ausiliario    o
          l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
          dell'art. 136 del codice. 
              7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto  o
          ricognizione dell'imputato o  ad  altro  atto  che  implica
          l'osservazione  della  sua  persona,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga  indispensabile,  sentite  le  parti,  dispone   la
          presenza dell'imputato nell'aula di udienza  per  il  tempo
          necessario al compimento dell'atto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  128  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 128 (Udienza pubblica). -  L'udienza  in  cui  si
          discute la causa e' pubblica a  pena  di  nullita',  ma  il
          giudice che la dirige puo' disporre che si svolga  a  porte
          chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello  Stato,  di
          ordine pubblico o di buon costume. 
              Il  giudice  esercita  i  poteri  di  polizia  per   il
          mantenimento dell'ordine e del decoro  e  puo'  allontanare
          chi contravviene alle sue prescrizioni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 329, comma 3,  472
          e 473 del codice di procedura penale: 
              «Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
                a) l'obbligo del segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
                b) il divieto di pubblicare il contenuto  di  singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.». 
              «Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). - 1.
          Il giudice dispone che il dibattimento  o  alcuni  atti  di
          esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita'  puo'
          nuocere  al  buon  costume  ovvero,  se  vi  e'   richiesta
          dell'autorita'  competente,  quando  la  pubblicita'   puo'
          comportare la diffusione di notizie  da  mantenere  segrete
          nell'interesse dello Stato. 
              2. Su richiesta dell'interessato,  il  giudice  dispone
          che si proceda a porte chiuse all'assunzione di  prove  che
          possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni
          ovvero delle parti  private  in  ordine  a  fatti  che  non
          costituiscono     oggetto     dell'imputazione.      Quando
          l'interessato e' assente o estraneo al processo, il giudice
          provvede di ufficio. 
              3. Il giudice dispone altresi' che  il  dibattimento  o
          alcuni atti di esso si svolgano a porte  chiuse  quando  la
          pubblicita'  puo'  nuocere  alla  pubblica  igiene,  quando
          avvengono da parte del pubblico manifestazioni che  turbano
          il regolare svolgimento  delle  udienze  ovvero  quando  e'
          necessario salvaguardare la sicurezza  di  testimoni  o  di
          imputati. 
              3-bis. Il dibattimento  relativo  ai  delitti  previsti
          dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter,  600-quinquies,  601,
          602, 609-bis, 609-ter e 609-octies  del  codice  penale  si
          svolge a porte aperte; tuttavia,  la  persona  offesa  puo'
          chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo  per  una
          parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse  quando  la
          parte offesa e' minorenne. In tali  procedimenti  non  sono
          ammesse domande sulla  vita  privata  o  sulla  sessualita'
          della  persona  offesa  se   non   sono   necessarie   alla
          ricostruzione del fatto. 
              4. Il giudice puo' disporre che avvenga a porte  chiuse
          l'esame dei minorenni.». 
              «Art. 473 (Ordine di procedere a porte  chiuse).  -  1.
          Nei casi previsti dall'art. 472,  il  giudice,  sentite  le
          parti,  dispone,  con  ordinanza  pronunciata  in  pubblica
          udienza, che il dibattimento  o  alcuni  atti  di  esso  si
          svolgano a porte chiuse. L'ordinanza  e'  revocata  con  le
          medesime  forme  quando   sono   cessati   i   motivi   del
          provvedimento. 
              2. Quando si e' ordinato di procedere a  porte  chiuse,
          non possono per alcun motivo essere  ammesse  nell'aula  di
          udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il
          dovere di intervenire. Nei  casi  previsti  dall'art.  472,
          comma  3,  il  giudice  puo'  consentire  la  presenza  dei
          giornalisti. 
              3. I testimoni, i periti e i  consulenti  tecnici  sono
          assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati  e,  fatta
          eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula
          di  udienza,  vi  rimangono  per  il   tempo   strettamente
          necessario.».