Art. 28.
 (Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale)


1.  Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
"Art.  270-bis.  -  (Comunicazioni  di  servizio  di  appartenenti al
Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza e ai servizi di
informazione  per la sicurezza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando
abbia  acquisito,  tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio
di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o
ai  servizi  di  informazione  per  la sicurezza, dispone l'immediata
secretazione  e  la  custodia  in  luogo  protetto dei documenti, dei
supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l'autorita' giudiziaria trasmette al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  copia della documentazione
contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per
accertare  se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di
Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le
informazioni  ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi e'
pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando e'
necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di
un  delitto  per  il  quale sia prevista la pena della reclusione non
inferiore  nel  massimo  a  quattro  anni.  Resta ferma la disciplina
concernente   la  speciale  causa  di  giustificazione  prevista  per
attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4.  Se  entro  sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  non  oppone  il  segreto,
l'autorita'   giudiziaria   acquisisce  la  notizia  e  provvede  per
l'ulteriore corso del procedimento.
5.   L'opposizione   del  segreto  di  Stato  inibisce  all'autorita'
giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6.  Non  e'  in  ogni  caso  precluso  all'autorita'  giudiziaria  di
procedere   in   base  ad  elementi  autonomi  e  indipendenti  dalle
informazioni coperte dal segreto.
7.  Quando  e'  sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora  il conflitto sia
risolto  nel  senso  dell'insussistenza  del  segreto  di  Stato,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  puo' piu' opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria
non  puo'  acquisire  ne'  utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
8.  In  nessun  caso  il  segreto  di  Stato e' opponibile alla Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento".