Art. 29
          Norme di contabilita' e disposizioni finanziarie

  1.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituita  un'apposita  unita'
previsionale  di base per le spese del Sistema di informazione per la
sicurezza.
  2.   All'inizio   dell'esercizio  finanziario,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del CISR, sentiti i
responsabili  del  DIS,  dell'AISE  e  dell'AISI, ripartisce tra tali
organismi  lo  stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresi',
le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale
ripartizione  e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la
stessa  procedura,  e' data comunicazione al Comitato parlamentare di
cui all'articolo 30.
  3.  Il  regolamento  di  contabilita'  del  DIS  e  dei  servizi di
informazione  per  la  sicurezza  e' approvato, sentito il Presidente
della  Corte  dei  conti,  anche in deroga alle norme di contabilita'
generale  dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse
stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il  bilancio  preventivo,  nel quale sono distintamente indicati i
   fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese
   ordinarie  sono  unici  per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su
   proposta  dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di
   rispettiva competenza;
b) il  bilancio  preventivo  e  il  bilancio  consuntivo  di cui alla
   lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio
   dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il   bilancio   consuntivo  e'  inviato  per  il  controllo  della
   legittimita'   e   regolarita'  della  gestione,  insieme  con  la
   relazione  annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio
   della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;
d) gli  atti  di  gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al
   controllo  preventivo  di  un  ufficio  distaccato  presso il DIS,
   facente  capo  all'Ufficio  bilancio e ragioneria della Presidenza
   del Consiglio dei ministri;
e) i  componenti  degli  uffici  distaccati  della  Corte dei conti e
   dell'Ufficio  bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio
   dei   ministri,  di  cui  alle  lettere  c)  e  d),  singolarmente
   designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e
   dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto
   del segreto;
f) gli   atti   di  gestione  delle  spese  riservate  sono  adottati
   esclusivamente   dai   responsabili  del  DIS  e  dei  servizi  di
   informazione  per  la  sicurezza,  che  presentano  uno  specifico
   rendiconto   trimestrale   e   una  relazione  finale  annuale  al
   Presidente del Consiglio dei ministri;
g) il  consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie e'
   trasmesso,  insieme  con  la  relazione  della Corte dei conti, al
   Comitato   parlamentare  di  cui  all'articolo  30,  al  quale  e'
   presentata,   altresi',   nella   relazione   semestrale   di  cui
   all'articolo  33,  comma  1,  un'informativa  sulle  singole linee
   essenziali  della  gestione  finanziaria delle spese riservate; la
   documentazione    delle   spese   riservate,   senza   indicazioni
   nominative,   e'   conservata   negli   archivi   storici  di  cui
   all'articolo 10, comma 1, lettera d).
  4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di
contratti  di  appalti  di  lavori e forniture di beni e servizi, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo  12  aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del
presente articolo. Sono altresi' individuati i lavori, le forniture e
i  servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere
effettuati in economia o a trattativa privata.
  5.  E'  abrogato  il  comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
          Nota all'art. 29:
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, vedasi nelle note all'art. 9.