Art. 5.
                           Comitato etico
  1.  Ciascun  Comitato  etico,  di  cui  all'articolo  6 del decreto
legislativo  24  giugno  2003, n. 211, fatta salva la normativa delle
Regioni  e  delle  Province  autonome,  adotta  le  norme procedurali
necessarie   all'osservanza  dei  requisiti  stabiliti  nel  medesimo
decreto  legislativo,  ed  in  particolare  negli  articoli 6, 7 e 8,
nonche'  necessarie  all'applicazione di quanto stabilito dal decreto
del Ministro della salute in data 12 maggio 2006.
  2.  I  Comitati  etici devono, in ogni caso, conservare i documenti
essenziali  relativi  alla  sperimentazione clinica di cui al Capo IV
per  almeno  sette  anni  dopo il completamento della sperimentazione
stessa.
  3.   Parte   integrante  dei  compiti  dei  Comitati  etici  e'  la
trasmissione   delle   informazioni   alle   Autorita'  competenti  e
all'Osservatorio  nazionale sulle sperimentazioni di cui all'articolo
11,  comma  4,  del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Gli artt. 6, 7, 8, del citato decreto legislativo 24
          giugno 2003, n. 211 cosi' recitano.
              «Art.  6  (Comitato etico). - 1. Il comitato etico deve
          emettere  il  proprio parere prima dell'inizio di qualsiasi
          sperimentazione  clinica  in  merito  alla  quale  e' stato
          interpellato.
              2.  Il comitato etico formula il parere di cui al comma
          1, tenendo in particolare considerazione:
                a) la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione
          clinica e del disegno dello studio;
                b)  se  la  valutazione  dei  benefici  e  dei rischi
          prevedibili  soddisfi quanto previsto dall'art. 3, comma 1,
          lettera a), se le conclusioni siano giustificate;
                c) il protocollo;
                d)   l'idoneita'  dello  sperimentatore  e  dei  suoi
          collaboratori;
                e) il dossier per lo sperimentatore;
                f) l'adeguatezza della struttura sanitaria;
                g)  l'adeguatezza e la completezza delle informazioni
          scritte da comunicare al soggetto e la procedura da seguire
          per  sottoporre  allo stesso il consenso informato, nonche'
          la  giustificazione  per la ricerca su persone che non sono
          in  grado  di  dare  il  loro consenso informato per quanto
          riguarda le restrizioni specifiche stabilite dall'art. 3;
                h)   le   disposizioni   previste   in   materia   di
          risarcimento  in caso di danni o di decesso imputabili alla
          sperimentazione clinica;
                i)   le  disposizioni  in  materia  di  assicurazione
          relative  al  risarcimento  dei danni cagionati ai soggetti
          dall'attivita'   di   sperimentazione,  a  copertura  della
          responsabilita' civile dello sperimentatore e del promotore
          della sperimentazione;
                l)   gli   importi   e   le  eventuali  modalita'  di
          retribuzione  o  di  compenso  o di emolumenti di qualsiasi
          natura  da  corrispondersi  a favore degli sperimentatori e
          l'eventuale   indennita'   dei   soggetti   inclusi   nella
          sperimentazione  e gli elementi rilevanti del contratto tra
          il    promotore   della   sperimentazione   e   il   centro
          sperimentale;
                m)  le  modalita'  di  arruolamento dei soggetti e le
          procedure  informative  per  diffondere la conoscenza della
          sperimentazione nel rispetto di quanto previsto al riguardo
          dalle  norme  di buona pratica clinica e nel rispetto delle
          disposizioni normative vigenti.
              3.  Il  comitato  etico  nel  caso  di  sperimentazioni
          monocentriche,   entro   sessanta   giorni  dalla  data  di
          ricevimento  della  domanda  presentata dal promotore della
          sperimentazione   nella   forma   prescritta,  comunica  al
          promotore stesso, al Ministero della salute e all'autorita'
          competente,   il  proprio  parere  motivato.  Nel  caso  di
          sperimentazioni  multicentriche  si applica quanto disposto
          dall'art. 7.
              4. Il comitato etico, durante il periodo di esame della
          domanda  di cui al comma 3, puo' una sola volta chiedere di
          acquisire  informazioni  integrative  a quelle gia' fornite
          dal  promotore  della  sperimentazione;  in  questo caso il
          termine    previsto    al   comma   3   e'   sospeso   fino
          all'acquisizione delle informazioni di cui sopra.
              5.  Non  e' ammessa alcuna proroga al termine di cui al
          comma  3,  fatte  salve  le  sperimentazioni che utilizzano
          prodotti  per  la  terapia  genica  e  la terapia cellulare
          somatica,   nonche'   tutti  i  medicinali  che  contengono
          organismi geneticamente modificati, per le quali e' ammessa
          una proroga di trenta giorni. Per tali prodotti, il termine
          e'   prorogato   di   altri   novanta   giorni   in  attesa
          dell'autorizzazione  rilasciata dal Ministero della salute.
          Per la terapia cellulare xenogenica non esiste alcun limite
          di tempo per il periodo di valutazione della domanda.
              6.  Il  contratto  di  cui al comma 2, lettera l), deve
          essere  stipulato  tra  il  responsabile  legale del centro
          sperimentale o persona da lui delegata e il promotore della
          sperimentazione,  entro  i  tempi  previsti dall'art. 9 per
          l'esame  delle  domande da parte dell'autorita' competente,
          fermo  restando  che l'entrata in vigore di detto contratto
          e'  subordinata  al  parere favorevole di cui al comma 1, e
          all'espletamento delle procedure di cui all'art. 9.
              7.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 12-bis,
          comma  9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e  successive modificazioni, con decreto del Ministro della
          salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   sono  aggiornati,  ad  invarianza  di  spesa,  i
          requisiti  minimi  per l'istituzione, l'organizzazione e il
          funzionamento  dei  comitati  etici  per le sperimentazioni
          cliniche dei medicinali.».
              «Art.   7   (Parere   unico).   -   1.   Nel   caso  di
          sperimentazioni  cliniche  multicentriche  condotte solo in
          Italia,  o  in  Italia e in altri Paesi, il parere motivato
          sulla sperimentazione stessa e' espresso dal comitato etico
          della   struttura   italiana   alla   quale   afferisce  lo
          sperimentatore  coordinatore  per  l'Italia,  entro  trenta
          giorni  a decorrere dalla data di ricevimento della domanda
          di   cui   all'art.   8,  presentata  dal  promotore  della
          sperimentazione  nella forma prescritta; la sperimentazione
          non puo' avere inizio in nessun sito prima dell'espressione
          di detto parere.
              2.  I  comitati etici interessati dalla sperimentazione
          possono  comunicare  al  comitato  etico di cui al comma 1,
          eventuali  osservazioni.  Il comitato etico di cui al comma
          1,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della domanda,
          presentata  nella  forma  prescritta,  di  cui  all'art. 8,
          comunica  al  promotore  della  sperimentazione, agli altri
          comitati  etici  interessati  dalla  sperimentazione  e  al
          Ministero della salute il proprio parere.
              3.  Il  parere  favorevole  puo'  essere solo accettato
          ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
          altri  centri  italiani  partecipanti  alla sperimentazione
          stessa;  i  comitati  etici  di  tutti  i  centri in cui e'
          effettuata   la   sperimentazione   possono  modificare  la
          formulazione   del   consenso  informato  limitatamente  ai
          soggetti  in  sperimentazione  presso  il proprio centro, e
          subordinare   all'accettazione   di   tali   modifiche   la
          partecipazione  alla  sperimentazione. I comitati etici dei
          centri  partecipanti  hanno  competenza nel giudicare tutti
          gli aspetti del protocollo. L'accettazione o il rifiuto del
          parere  del  comitato  di  cui  al  comma  1, adeguatamente
          motivati, debbono essere comunicati dai comitati dei centri
          collaboratori  al  promotore  della  sperimentazione,  agli
          altri  comitati  dei  centri  partecipanti e alle Autorita'
          competenti entro un massimo di trenta giorni a decorrere da
          quello in cui hanno ricevuto detto parere unico.
              4.  Nei casi di sperimentazioni cliniche multicentriche
          le  proroghe di cui all'art. 6, comma 5, sono previste solo
          per il comitato etico di cui al comma 1.».
              «Art.  8  (Modalita' di presentazione della domanda per
          il  parere  del  comitato  etico).  - 1. Tenuto conto delle
          indicazioni   dettagliate   pubblicate   dalla  Commissione
          europea,  il  Ministro della salute stabilisce, con proprio
          decreto,  il  modello  e  la  documentazione necessaria per
          inoltrare  la  domanda  di parere al comitato etico, di cui
          agli   articoli   6  e  7  da  parte  del  promotore  della
          sperimentazione,  indicando  in particolare le informazioni
          per  i soggetti inclusi nella sperimentazione e le garanzie
          appropriate per la tutela dei dati personali.
              2.  In caso di sperimentazioni cliniche multicentriche,
          la    domanda   di   cui   al   comma   1   e'   presentata
          contemporaneamente  dal  promotore  della  sperimentazione,
          anche  ai  comitati  etici  degli altri centri partecipanti
          alla sperimentazione stessa.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  11  del citato decreto
          legislativo  24  giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato
          all'art. 36 dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  11  (Scambio  di  informazioni). - 1. I Comitati
          etici   ed   i  soggetti  promotori  della  sperimentazione
          comunicano   all'autorita'   competente,   alla  Regione  o
          Provincia autonoma sede della sperimentazione e comunque in
          ogni  caso  all'AIFA,  anche ai fini dell'inserimento nelle
          banche dati nazionale ed europea i seguenti dati:
                a) i dati ricavati dalla domanda di autorizzazione di
          cui all'art. 9, comma 2;
                b)  le  eventuali modifiche ad essa apportate a norma
          dell'art. 9, comma 3;
                c)  le  eventuali modifiche apportate al protocollo a
          norma dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b);
                d) il parere favorevole del comitato etico;
                e)   la   dichiarazione   di   inizio,  di  eventuale
          interruzione  e  di cessazione della sperimentazione, con i
          dati  relativi  ai  risultati  conseguiti  e le motivazioni
          dell'eventuale interruzione.
              2.   Su   richiesta   motivata  di  uno  Stato  membro,
          dell'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei medicinali
          (EMEA)  o  della  Commissione,  il  Ministero  della salute
          fornisce   qualsiasi   informazione   supplementare   sulla
          sperimentazione  in questione, oltre a quelle gia' inserite
          nella   banca   dati  europea,  ottenendola  dall'autorita'
          competente  alla  quale  e'  stata presentata la domanda di
          autorizzazione.  Il  Ministero della salute inserisce nella
          banca dati europea l'indicazione delle ispezioni effettuate
          sulla conformita' alle norme di buona pratica clinica.
              3.  Il  modello,  i  dati  e  le  relative modalita' di
          inserimento  degli  stessi nella banca dati europea, il cui
          funzionamento e' assicurato dalla Commissione stessa con la
          partecipazione  dell'Agenzia europea per la valutazione dei
          medicinali   (EMEA),   nonche'  i  metodi  per  lo  scambio
          elettronico  dei  dati,  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  tenuto  conto  delle  indicazioni
          dettagliate  pubblicate  dalla  Commissione  europea.  Tali
          indicazioni   dettagliate   sono   elaborate   in  modo  da
          salvaguardare la riservatezza dei dati.
              4.  L'Osservatorio  sulle sperimentazioni gia' operante
          presso   la   Direzione   generale  della  valutazione  dei
          medicinali    e    la    frarmacovigilanza,   quale   parte
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          istituito  ai sensi del comma 7 dell'art. 68 della legge 23
          dicembre   1998,   n.   448,  e'  incaricato  di  svolgere,
          nell'ambito   delle   dotazioni  organiche  della  medesima
          Direzione  generale  e  senza oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio dello Stato, i seguenti compiti:
                a)   monitoraggio  e  analisi  delle  sperimentazioni
          cliniche dei medicinali sul territorio italiano e redazione
          dei  relativi  rapporti con i dati regionali da trasmettere
          alle singole regioni;
                b) raccordo con la banca dati centrale europea;
                c) supporto alle attivita' dei comitati etici locali;
                d)   redazione   di   rapporti  annuali  e  parziali,
          indirizzati  alle  regioni e agli operatori di settore, che
          descrivano  in  maniera  quali-quantitativa,  anche su base
          regionale   e   locale,  lo  stato  della  ricerca  clinica
          farmacologica in Italia;
                e)  realizzazione,  di  intesa  con  le  regioni,  di
          iniziative  di  formazione per il personale coinvolto nella
          sperimentazione clinica dei medicinali.».