Art. 12. Funzioni delle autorita' competenti e vigilanza 1. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti: a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio per verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 7; b) individuare situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, al fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di radiodisturbi; c) adottare le misure di cui all'articolo 13 e informarne la Commissione europea. 2. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato o il responsabile dell'installazione dell'impianto fisso predispone e mantiene a disposizione delle autorita' competenti la documentazione rispettivamente indicata nell'allegato IV e nell'allegato I, punto 2, per 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di installazione dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione. 3. Al fine di verificare la conformita' delle apparecchiature alle prescrizioni del presente decreto legislativo, le autorita' competenti hanno facolta' di disporre verifiche e controlli. Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza di cui al comma 4. 4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio, le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, gli importatori, i grossisti, i commercianti, ovvero presso gli impianti fissi, e presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica. A tale fine e' consentito alle persone incaricate: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento degli apparecchi destinati all'immissione nel mercato comunitario; b) l'accesso agli impianti fissi; c) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, presso la catena di commercializzazione, per l'esecuzione di esami e prove; e) l'esame della documentazione in possesso del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o del responsabile dell'installazione dell'impianto fisso. 5. Nel caso di cui al comma 4, lettera d), i risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo. 6. Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato e' tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I. I campioni, per i quali non sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo. 7. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed in coordinamento tra loro, cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli e si avvalgono delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi notificati. 8. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita' dell'impianto fisso ed, in particolare, quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorita' competenti chiedono la documentazione della conformita' dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviano una valutazione. Laddove si rilevi la non conformita', le autorita' competenti prescrivono le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 2. 9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorita' competenti, quando accertano la non conformita' delle apparecchiature alle disposizioni del presente decreto legislativo, ordinano al responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o al responsabile dell'installazione dell'impianto fisso di adottare, entro il termine di trenta giorni, tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature conformi. 10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorita' competenti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dell'apparecchio di cui all'articolo 3, a cura e spese del soggetto destinatario del provvedimento. Nel caso di impianto fisso le autorita' competenti provvedono ad adottare le misure cautelari e il fermo amministrativo dell'impianto. 11. Nel caso di mancato adeguamento, le autorita' competenti adottano le misure idonee a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese del responsabile dell'immissione delle apparecchiature nel mercato.
Nota all'art. 12: - Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le note alle premesse.