Art. 13. Misure di salvaguardia 1. Nel caso in cui le autorita' competenti accertano che un apparecchio recante la marcatura CE non e' conforme alle prescrizioni del presente decreto legislativo, adottano tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne l'immissione nel mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione. 2. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Le autorita' competenti informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicano le ragioni e specificano, in particolare, se la non conformita' e' dovuta: a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, se l'apparecchio non e' conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 8; b) ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all'articolo 8; c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 8. 4. Nei casi di cui al comma 1, le autorita' competenti adottano provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa. 5. Se l'apparecchio non conforme e' stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato III, le autorita' competenti adottano le misure del caso nei riguardi dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Nota all'art. 13: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.