Art. 13. 
                       Misure di salvaguardia 
  1. Nel caso  in  cui  le  autorita'  competenti  accertano  che  un
apparecchio recante la marcatura CE non e' conforme alle prescrizioni
del presente decreto legislativo, adottano tutte le misure necessarie
per ritirarlo dal mercato, vietarne l'immissione  nel  mercato  o  la
messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione. 
  2. L'adozione dei provvedimenti di  cui  al  comma  1  avviene  nel
rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  3. Le autorita' competenti informano immediatamente la  Commissione
e gli altri Stati membri  di  tali  misure,  indicano  le  ragioni  e
specificano, in particolare, se la non conformita' e' dovuta: 
    a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui  all'allegato
I, se l'apparecchio non e' conforme alle  norme  armonizzate  di  cui
all'articolo 8; 
    b) ad un'applicazione erronea  delle  norme  armonizzate  di  cui
all'articolo 8; 
    c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 8. 
  4. Nei casi di cui al comma 1,  le  autorita'  competenti  adottano
provvedimenti definitivi conformemente  alle  conclusioni  comunicate
dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate
dalla stessa. 
  5. Se l'apparecchio non conforme e' stato sottoposto alla procedura
di  valutazione  della  conformita'  di  cui  all'allegato  III,   le
autorita'  competenti  adottano  le  misure  del  caso  nei  riguardi
dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto  3,  e
ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. 
 
          Nota all'art. 13:
              - La  legge  7  agosto  1990,  n.  241, "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.