Art. 14. 
                        Organismi notificati 
  1. Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare
i compiti di cui all'allegato III, le autorita' competenti  applicano
i criteri di cui all'allegato VI. 
  2. Per ottenere la designazione di cui al comma  1,  gli  organismi
interessati  presentano   apposita   istanza,   corredata   di   ogni
informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri  di
cui  all'allegato  VI,  al  Ministero  delle  comunicazioni,  che  ne
trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico. 
  3. Le disposizioni concernenti le modalita' di presentazione  e  il
contenuto della domanda sono indicate nell'allegato VII. 
  4. Il provvedimento di  designazione  ha  durata  triennale  ed  e'
rinnovabile; esso e' rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta
giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla  Commissione
europea gli organismi designati di cui al comma 1 ed ogni  successiva
variazione,  precisando  se  questi  organismi  sono   designati   ad
espletare  i  compiti  di  cui  all'allegato   III   per   tutte   le
apparecchiature disciplinate dal presente  decreto  legislativo  e  a
verificare i requisiti essenziali di cui  all'allegato  I,  o  se  il
campo  di  applicazione  della  loro  designazione  e'   limitato   a
determinati  aspetti  o   categorie   di   apparecchiature   di   cui
all'allegato VIII. 
  6. Le autorita' competenti vigilano sull'attivita' degli  organismi
designati. 
  7. Gli organismi  nazionali  designati  trasmettono  semestralmente
alle  autorita'  competenti  copia  su  supporto  informatico   delle
dichiarazioni di  conformita'  rilasciate,  nonche'  degli  eventuali
rifiuti o revoche delle stesse, con relative motivazioni. 
  8. Le autorita'  competenti,  quando  accertano  che  un  organismo
notificato non soddisfa piu'  i  criteri  indicati  nell'allegato  VI
ovvero non  espleta  correttamente  i  propri  compiti,  adottano  un
provvedimento motivato di sospensione, invitando  il  destinatario  a
conformarsi ai requisiti previsti. Se  il  soggetto  interessato  non
ottempera alle  indicazioni,  le  autorita'  competenti  revocano  la
designazione. 
  9. Le autorita' competenti informano la Commissione europea  e  gli
altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8. 
  10.  Ai  fini  del  rinnovo  della  sua  designazione,  l'organismo
presenta apposita domanda con almeno sei mesi  di  anticipo  rispetto
alla  data  di  scadenza  della  designazione  stessa,   secondo   le
disposizioni di cui al  comma  3.  Il  provvedimento  di  rinnovo  e'
adottato  dal  Ministro  delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il
Ministero dello sviluppo economico.