Art. 14. Organismi notificati 1. Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare i compiti di cui all'allegato III, le autorita' competenti applicano i criteri di cui all'allegato VI. 2. Per ottenere la designazione di cui al comma 1, gli organismi interessati presentano apposita istanza, corredata di ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI, al Ministero delle comunicazioni, che ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico. 3. Le disposizioni concernenti le modalita' di presentazione e il contenuto della domanda sono indicate nell'allegato VII. 4. Il provvedimento di designazione ha durata triennale ed e' rinnovabile; esso e' rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 5. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea gli organismi designati di cui al comma 1 ed ogni successiva variazione, precisando se questi organismi sono designati ad espletare i compiti di cui all'allegato III per tutte le apparecchiature disciplinate dal presente decreto legislativo e a verificare i requisiti essenziali di cui all'allegato I, o se il campo di applicazione della loro designazione e' limitato a determinati aspetti o categorie di apparecchiature di cui all'allegato VIII. 6. Le autorita' competenti vigilano sull'attivita' degli organismi designati. 7. Gli organismi nazionali designati trasmettono semestralmente alle autorita' competenti copia su supporto informatico delle dichiarazioni di conformita' rilasciate, nonche' degli eventuali rifiuti o revoche delle stesse, con relative motivazioni. 8. Le autorita' competenti, quando accertano che un organismo notificato non soddisfa piu' i criteri indicati nell'allegato VI ovvero non espleta correttamente i propri compiti, adottano un provvedimento motivato di sospensione, invitando il destinatario a conformarsi ai requisiti previsti. Se il soggetto interessato non ottempera alle indicazioni, le autorita' competenti revocano la designazione. 9. Le autorita' competenti informano la Commissione europea e gli altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8. 10. Ai fini del rinnovo della sua designazione, l'organismo presenta apposita domanda con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza della designazione stessa, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Il provvedimento di rinnovo e' adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.