Art. 15.
                              Sanzioni
  1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non
conformi  ai  requisiti  di  protezione  di  cui  all'allegato  I  e'
assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da   euro  4.000,00  ad  euro  24.000,00.  Alla  stessa  sanzione  e'
assoggettato  chiunque  apporta  modifiche  ad apparecchiature dotate
della  prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformita'
ai requisiti di protezione.
  2.  Chiunque  immette  nel mercato, commercializza, distribuisce in
qualunque  forma  o  installa  apparecchi  che,  seppure  conformi ai
requisiti  di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della
prescritta marcatura CE, e' assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
  3.  Chiunque  immette  nel mercato, commercializza, distribuisce in
qualunque  forma  o  installa  apparecchi  che,  seppure  conformi ai
requisiti  di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della
documentazione  tecnica  e  della dichiarazione di conformita' di cui
all'allegato  IV  e'  assoggettato  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
  4.  Chiunque  installa  impianti  fissi  che,  seppur  conformi  ai
requisiti  specifici  di  cui  all'allegato  I, sono sprovvisti della
prescritta    documentazione    e'    assoggettato    alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da euro 2.000,00 ad euro
12.000,00.
  5.  Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura
CE   ovvero   ne   limitano  la  visibilita'  e  la  leggibilita'  e'
assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
  6.  Chiunque  promuove  pubblicita'  per  apparecchiature  che  non
rispettano  le  prescrizioni  del  presente  decreto  legislativo  e'
assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
  7.  Chiunque  apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate
di  marcatura  CE  modifiche che comportano la mancata conformita' ai
requisiti  di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.
  8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2,
3,   4   e   5,  l'organo  accertatore  procede  al  sequestro  delle
apparecchiature  ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione
o   ritiro  dal  mercato.  Decorso  il  termine  di  sessanta  giorni
dall'accertamento,   qualora  il  trasgressore  non  abbia  adempiuto
all'invito  e'  disposta  la sanzione amministrativa accessoria della
confisca dell'apparecchiatura.