Art. 16. Disposizioni finanziarie 1. Alle attivita' di designazione e di rinnovo degli organismi di cui all'articolo 14, ai controlli successivi sui medesimi organismi ed ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Il decreto di determinazione delle tariffe, di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nota all'art. 16: - Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le note alle premesse.