Art. 17. Norma di rinvio 1. Le richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti di cui all'allegato III, sono presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 2. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Nota all'art. 17: - Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le note alle premesse.