Art. 9. 
Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea 
  1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la  libera  prestazione  di
servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni
attinenti alle qualifiche professionali: 
    a) se il prestatore e' legalmente stabilito  in  un  altro  Stato
membro per esercitarvi la corrispondente professione; 
    b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso,  se  nello
Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata,  il
prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due  anni
nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. 
  2. Le disposizioni del presente titolo si applicano  esclusivamente
nel caso in cui il prestatore si sposta sul  territorio  dello  Stato
per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la  professione  di
cui al comma 1. 
  3. Il carattere  temporaneo  e  occasionale  della  prestazione  e'
valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,  caso  per  caso,  tenuto
conto anche  della  natura  della  prestazione,  della  durata  della
prestazione stessa, della sua frequenza,  della  sua  periodicita'  e
della sua continuita'. 
  4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme che
disciplinano  l'esercizio  della  professione  che  e'   ammesso   ad
esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei  titoli
e  la   responsabilita'   professionale   connessa   direttamente   e
specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonche'  alle
disposizioni disciplinari  applicabili  ai  professionisti  che,  sul
territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.