Art. 10.
Esclusione
1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra nel
campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra,
relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia
delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per
qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata
definitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti risoluzioni
adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno
pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.
2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di rifugiato ove
sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima
del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato, un
reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli,
anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano
essere classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana
per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a
dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli
articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in
esso previsti.
Nota all'art. 10:
Per i riferimenti alla legge n. 722 del 1954 e alla
legge n. 848 del 1957, si vedano le note all'art. 2.