Art. 13.
Revoca dello status di rifugiato
1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti
pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo
possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e'
adottata su base individuale, qualora, successivamente al
riconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che:
a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;
b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato
determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o
dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei
medesimi fatti.