Art. 7.
Atti di persecuzione
1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di
rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della
Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da
rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in
particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti
dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei
diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da
esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla
lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro,
assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza
sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo
discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente
sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del
rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo
potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che
rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma
2;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro
l'infanzia.
Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti alla legge n. 722 del 1954 e alla
legge n. 848 del 1957, si vedano le note all'art. 2.