Art. 7. 
                        Atti di persecuzione 
  1. Ai fini della valutazione del  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della
Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: 
    a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da
rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in
particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi
dell'articolo  15,  paragrafo  2,  della  Convenzione   sui   diritti
dell'Uomo; 
    b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni  dei
diritti  umani,  il  cui  impatto  sia  sufficientemente   grave   da
esercitare sulla persona un effetto analogo  a  quello  di  cui  alla
lettera a). 
  2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro,
assumere la forma di: 
    a) atti di violenza  fisica  o  psichica,  compresa  la  violenza
sessuale; 
    b)  provvedimenti  legislativi,  amministrativi,  di  polizia   o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati  in  modo
discriminatorio; 
    c)  azioni  giudiziarie  o  sanzioni  penali   sproporzionate   o
discriminatorie; 
    d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e  conseguente
sanzione sproporzionata o discriminatoria; 
    e) azioni  giudiziarie  o  sanzioni  penali  in  conseguenza  del
rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando  questo
potrebbe comportare la commissione  di  crimini,  reati  o  atti  che
rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10,  comma
2; 
    f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro
l'infanzia. 
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  i  riferimenti alla legge n. 722 del 1954 e alla
          legge n. 848 del 1957, si vedano le note all'art. 2.