Art. 8.
Motivi di persecuzione
1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti
di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai
motivi, di seguito definiti:
a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni
inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza
ad un determinato gruppo etnico;
b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste,
non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di
culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in
comunita', altri atti religiosi o professioni di fede, nonche' le
forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo
religioso o da esso prescritte;
c) «nazionalita»: non si riferisce esclusivamente alla
cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in
particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da
un'identita' culturale, etnica o linguistica, comuni origini
geografiche o politiche o la sua affinita' con la popolazione di un
altro Stato;
d) «particolare gruppo sociale»: e' quello costituito da membri
che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che
non puo' essere mutata oppure condividono una caratteristica o una
fede che e' cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che una
persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello
che possiede un'identita' distinta nel Paese di origine, perche' vi
e' percepito come diverso dalla societa' circostante. In funzione
della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale
puo' essere individuato in base alla caratteristica comune
dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non
includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione
italiana;
e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla
professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una
questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e
alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che
il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione
in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di
essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possegga
effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali,
sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purche'
una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle
persecuzioni.