Art. 9.
Cessazione
1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del
Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente
riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra
cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato
la cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o
in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha
la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno
determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese
nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le
circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di
rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il
cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e
tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono
sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel
Paese di origine.
3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione
individuale della situazione personale dello straniero.