Art. 10.

                             Destinatari

  1.  Le  disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai
soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.
  2.  Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione
per  gli  obblighi  di  identificazione  e registrazione indicati nel
Titolo II, Capi I e II, si applicano altresi':
    a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
    b)  alle  societa'  di  gestione  dei  mercati  regolamentati  di
strumenti  finanziari  e  ai soggetti che gestiscono strutture per la
negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
    c)  alle  societa'  di gestione dei servizi di liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari;
    d)  alle  societa'  di  gestione  dei  sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
    e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al
possesso   di  licenze,  da  autorizzazioni,  iscrizioni  in  albi  o
registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita'
specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
      1)  commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro
per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista
la  dichiarazione  di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000,
n. 7;
      2)    fabbricazione,    mediazione    e   commercio,   comprese
l'esportazione  e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale e'
prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
      3)  fabbricazione  di  oggetti  preziosi  da  parte  di imprese
artigiane,  all'iscrizione  nel registro degli assegnatari dei marchi
di  identificazione  tenuto  dalle  camere  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
      4)   commercio  di  cose  antiche  di  cui  alla  dichiarazione
preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;
      5)  esercizio  di case d'asta o galleria d'arte per il quale e'
prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS;
    f)  alle  succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere
precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
    g) agli uffici della pubblica amministrazione.
 
          Note all'art. 10:
              -  Il  testo dell'art. 1, della legge n. 7 del 2000, e'
          il seguente:
              «Art.  1  (Commercio  dell'oro).  -  1.  Ai  fini della
          presente legge con il termine "oro" si intende:
                a) l'oro  da  investimento, intendendo per tale l'oro
          in  forma  di  lingotti  o placchette di peso accettato dal
          mercato  dell'oro,  ma  comunque  superiore ad i grammo, di
          purezza  pari  o superiore a 995 millesimi, rappresentato o
          meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore
          a  900  millesimi,  coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute  a  un  prezzo  che non supera dell'80 per cento il
          valore  sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse contenuto,
          incluse  nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione delle
          Comunita'  europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  C, nonche' le
          monete  aventi  le  medesime  caratteristiche, anche se non
          ricomprese  nel  suddetto  elenco; con decreto del Ministro
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          sono   stabilite   le   modalita'   di   trasmissione  alla
          Commissione  delle  Comunita' europee delle informazioni in
          merito  alle  monete  negoziate  nello  Stato  italiano che
          soddisfano i suddetti criteri;
                b) il  materiale  d'oro diverso da quello di cui alla
          lettera a),  ad  uso  prevalentemente  industriale,  sia in
          forma  di  semilavorati  di  purezza pari o superiore a 325
          millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
              2.  Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro
          da  o  verso  l'estero,  ovvero  il  commercio  di  oro nel
          territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
          titolo  gratuito,  ha  l'obbligo di dichiarare l'operazione
          all'Ufficio  italiano  dei  cambi,  qualora il valore della
          stessa  risulti  di importo pari o superiore a 12.500 euro.
          All'obbligo   di   dichiarazione   sono  tenuti  anche  gli
          operatori  professionali di cui al comma 3, sia che operino
          per  conto  proprio,  sia  che  operino per conto di terzi.
          Dalla  presente  disposizione  sono  escluse  le operazioni
          effettuate dalla Banca d'Italia.
              3.  L'esercizio  in  via professionale del commercio di
          oro,  per  conto  proprio o per conto di terzi, puo' essere
          svolto   da  banche  e,  previa  comunicazione  all'Ufficio
          italiano  dei  cambi,  da soggetti in possesso dei seguenti
          requisiti:
                a) forma  giuridica  di  societa'  per  azioni,  o di
          societa'  in  accomandita  per  azioni,  o  di  societa'  a
          responsabilita' limitata, o di societa' cooperativa, aventi
          in  ogni  caso  capitale  sociale  interamente  versato non
          inferiore  a  quello  minimo  previsto  per le societa' per
          azioni;
                b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
                c) possesso,  da  parte dei partecipanti al capitale,
          degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni
          di  direzione  tecnica  e  commerciale,  dei  requisiti  di
          onorabilita'   previsti  dagli  articoli 108,  109  e  161,
          comma 2,  del testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia,  emanato  con  decreto legislativo 10 settembre
          1993, n. 385.
              4.  Sono  comunque  esclusi  dalla disciplina di cui al
          comma 3  gli  operatori  che  acquistano  oro  al  fine  di
          destinarlo   alla   propria   lavorazione   industriale   o
          artigianale   o   di  affidarlo,  esclusivamente  in  conto
          lavorazione,  ad un titolare del marchio di identificazione
          di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
              5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2
          sono  posti a disposizione delle competenti amministrazioni
          a  fini  fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza
          pubblica, in conformita' alle leggi vigenti e con modalita'
          concordate con dette amministrazioni.
              6.  I  contenuti  e le modalita' di effettuazione della
          dichiarazione    prevista   dal   comma 2   sono   definiti
          dall'Ufficio   italiano  dei  cambi  con  provvedimento  da
          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi  concorda con le
          amministrazioni competenti le modalita' di trasmissione dei
          dati contenuti nella dichiarazione stessa.
              7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti
          dal  comma 3  e'  demandata,  per  gli intermediari diversi
          dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.
              8.  L'Ufficio  italiano  dei cambi fissa, coerentemente
          con   gli   standard   in   uso   nei   principali  mercati
          internazionali,  gli  standard  cui  deve  rispondere l'oro
          grezzo  per  avvalersi  della qualifica di "buona consegna"
          nel mercato nazionale.
              9. L'Ufficio italiano dei cambi:
                a) sulla  base  di  tariffe  e  modalita' predefinite
          certifica   con  apposito  provvedimento  l'idoneita'  alla
          "buona  consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e
          risultino   in  grado,  anche  sul  piano  della  capacita'
          tecnica,   dell'affidabilita'   e   dell'onorabilita',   di
          rispettare gli standard di cui al comma 8;
                b) vigila  sulla  permanenza  dei  presupposti  della
          certificazione,  in  difetto dei quali provvede alla revoca
          del relativo provvedimento;
                c) individua  sulla  base  di  criteri  predefiniti i
          soggetti,  pubblici  o  privati,  dai quali potranno essere
          rilasciate   alle   aziende   interessate  le  attestazioni
          tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.
              10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          titoli e marchi dei metalli preziosi.
              11.   Fatta   eccezione  per  la  Banca  d'Italia,  per
          l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad
          applicarsi  le  vigenti  disposizioni  di legge di pubblica
          sicurezza in materia di commercio di oro.».
              -  Il  testo  degli  articoli 115,126  e 127 del TULPS,
          approvato  con  il  regio  decreto  n.  773 del 1931, e' il
          seguente:
              «Art.  115 (Artt. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi
          o  condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di
          affari,  quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto
          forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
          campionarie e simili, senza licenza del Questore.
              La  licenza  e'  necessaria  anche  per l'esercizio del
          mestiere di sensale o di intromettitore.
              Tra le agenzie indicate in questo art. sono comprese le
          agenzie   per  la  raccolta  di  informazioni  a  scopo  di
          divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
              La  licenza  vale  esclusivamente  per  locali  in essa
          indicati.
              E' ammessa la rappresentanza.».
              «Art.  126  (Art.  127  testo  unico  1926). - Non puo'
          esercitarsi  il  commercio  di  cose  antiche o usate senza
          averne  fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale
          di pubblica sicurezza.
              «Art. 127 (Art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti,
          i  commercianti,  i  mediatori  di  oggetti preziosi, hanno
          l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
              Chi  domanda la licenza deve provare d'essere iscritto,
          per  l'industria  o  il  commercio di oggetti preziosi, nei
          ruoli  della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
          tasse  di  esercizio  e rivendita ovvero deve dimostrare il
          motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
              La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e'
          stata rilasciata.
              Essa  e'  valida  per  tutti gli esercizi di vendita di
          oggetti  preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
          medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
              L'obbligo    della   licenza   spetta,   oltreche'   ai
          commercianti,   fabbricanti  ed  esercenti  stranieri,  che
          intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
          oggetti  preziosi  da essi importati, anche ai loro agenti,
          rappresentanti,  commessi  viaggiatori  e piazzisti. Questi
          debbono  provare  la  loro  qualita'  mediante  certificato
          rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la
          ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.».