Art. 11.

Intermediari finanziari e altri    soggetti    esercenti    attivita'
                             finanziaria

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto per intermediari finanziari si
intendono:
    a) le banche;
    b) Poste italiane S.p.A.;
    c) gli istituti di moneta elettronica;
    d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
    e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
    f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
    g)  le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di
cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
    h) gli agenti di cambio;
    i)  le  societa'  che  svolgono  il  servizio  di riscossione dei
tributi;
    l)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del TUB;
    m)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco generale
previsto dall'articolo 106 del TUB;
    n)  le  succursali  italiane  dei  soggetti indicati alle lettere
precedenti  aventi  sede  in  uno  Stato estero nonche' le succursali
italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate e delle
imprese di investimento;
    o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
    a)  le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1966;
    b)  i  soggetti  operanti  nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del
TUB;
    c)  i  soggetti  operanti  nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del
TUB;
    d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e
c) aventi sede all'estero.
  3.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria si intendono:
    a)   i   promotori   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
dall'articolo 31 del TUF;
    b)  gli  intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma
2,  lettere  a)  e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1,
lettera g);
    c)    i   mediatori   creditizi   iscritti   nell'albo   previsto
dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
    d)  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti nell'elenco
previsto  dall'articolo  3 del decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374.
  4. I soggetti di cui al comma 1, lettera n), e comma 2, lettera d),
osservano  gli  obblighi  di  adeguata  verifica della clientela e di
conservazione  anche  attraverso  misure  e  procedure  equivalenti a
quelle stabilite dal presente decreto, fermo restando quanto previsto
dall'articolo  5  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali.  Qualora  la  legislazione  del  Paese  terzo non consenta
l'applicazione  di  misure  equivalenti,  gli intermediari finanziari
sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore.
  5.  I  soggetti  esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3,
adempiono  agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui
all'articolo 36, comma 4.
  6.  Le  linee di condotta e le procedure applicate in materia degli
obblighi stabiliti dal presente decreto dagli intermediari finanziari
a  succursali  e  filiali  controllate a maggioranza situate in Paesi
terzi, sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.
 
          Note all'art.11:
              - Il testo dell'art. 2, comma 1 e 109, comma 2, lettera
          a)  e  b)  del  decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice
          delle assicurazioni private). e' il seguente:
              «Art.  2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita
          la classificazione per ramo e' la seguente:
                I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
                II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
                III.  le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
          prestazioni   principali  sono  direttamente  collegate  al
          valore di quote di organismi di investimento collettivo del
          risparmio  o  di  fondi  interni ovvero a indici o ad altri
          valori di riferimento;
                IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro
          il  rischio  di  non  autosufficienza  che  siano garantite
          mediante  contratti  di lunga durata, non rescindibili, per
          il  rischio  di  invalidita'  grave  dovuta  a malattia o a
          infortunio o a longevita';
                V. le operazioni di capitalizzazione;
                VI.  le  operazioni  di  gestione di fondi collettivi
          costituiti  per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso di
          morte,  in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
          dell'attivita' lavorativa».
              «Art.  109  (Registro degli intermediari assicurativi e
          riassicurativi). - (omissis).
              2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
                a) gli   agenti  di  assicurazione,  in  qualita'  di
          intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
          imprese di assicurazione o di riassicurazione;
                b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
          altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
          agiscono   su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri  di
          rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione.».
                -  Il  testo degli articoli 106, 107 e 155, commi 4 e
          5,  del  decreto  legislativo  n. 385 del 1993 (testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia),  e' il
          seguente:
              «Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitate nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.
              Art.   107   (Elenco   speciale).   -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
              2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del  CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale   disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse  configurazioni,  l'organizzazione amministrativa e
          contabile  e  i controlli interni, nonche' l'informativa da
          rendere  al  pubblico  sulle  predette  materie.  La  Banca
          d'Italia   adotta,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              2-bis.  Le  disposizioni  emanate  ai sensi del comma 2
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari  iscritti
          nell'elenco speciale possano utilizzare:
                a) le  valutazioni  del rischio di credito rilasciate
          da   societa'   o   enti  esterni  previsti  dall'art.  53,
          comma 2-bis; lettera a);
                b) sistemi  interni  di misurazione dei rischi per la
          determinazione    dei    requisiti   patrimoniali,   previa
          autorizzazione della Banca d'Italia.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il  divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
          riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
          di  utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
          97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma 1   che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47.».
              «Art.  155 (Soggetti operanti nel settore finanziario).
          (omissis).  -  4.  I  confidi, anche di secondo grado, sono
          iscritti   in   un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto
          dall'art.  106,  comma 1.  L'iscrizione  nella  sezione non
          abilita  a  effettuare  le  altre operazioni riservate agli
          intermediari  finanziari iscritti nel citato elenco. A essi
          non   si   applica   il   titolo  V  del  presente  decreto
          legislativo.
          (Omissis).
              5.   I   soggetti   che   esercitano  professionalmente
          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
          a  pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
          comma 1.   A   tali   soggetti   si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni degli articoli 106, comma 6,
          108,   109,  con  esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di
          onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
          a   effettuare   le   altre   operazioni   riservate   agli
          intermediari  finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   sentiti   la   Banca  d'Italia  e  l'UIC,  emana
          disposizioni  applicative  del presente comma individuando,
          in  particolare, le attivita' che possono essere esercitate
          congiuntamente  con  quella  di  cambiavalute.  Il Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze  detta  altresi'  norme
          transitorie  dirette  a  disciplinare  le abilitazioni gia'
          concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.».
              - La  legge  n.  1966 del 1939 reca la disciplina delle
          societa'  fiduciarie  e di revisione ed e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1940.
              -  Il  testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 58
          del  1998  (testo  unico  delle  disposizioni in materia di
          intermediazione finanziaria), e' il seguente:
              «Art.  31  (Promotori  finanziari).  - 1. Per l'offerta
          fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa'
          di   gestione   armonizzate,  le  Sicav,  gli  intermediari
          finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
          testo  unico bancario e le banche si avvalgono di promotori
          finanziari.  I  promotori finanziari di cui si avvalgono le
          imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le
          societa'  di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed
          extracomunitarie,      sono     equiparati,     ai     fini
          dell'applicazione   delle   regole   di   condotta,  a  una
          succursale costituita nel territorio della Repubblica.
              2.  E'  promotore finanziario la persona fisica che, in
          qualita'  di  agente  collegato  ai  sensi  della direttiva
          2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede
          come dipendente, agente o mandatario.
              L'attivita'   di   promotore   finanziario   e'  svolta
          esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
              3.  Il  soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
          responsabile  in  solido  dei  danni  arrecati  a terzi dal
          promotore   finanziario,   anche   se   tali   danni  siano
          conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
              4.  E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
          articolato  in  sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo
          provvede   un   organismo   costituito  dalle  associazioni
          professionali  rappresentative dei promotori e dei soggetti
          abilitati.  L'organismo  ha  personalita'  giuridica  ed e'
          ordinato   in   forma   di   associazione,   con  autonomia
          organizzativa  e  statutaria, nel rispetto del principio di
          articolazione   territoriale   delle  proprie  strutture  e
          attivita'.  Nell'ambito della propria autonomia finanziaria
          l'organismo  determina  e  riscuote i contributi e le altre
          somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione,
          nella  misura necessaria per garantire lo svolgimento delle
          proprie  attivita'.  Esso provvede all'iscrizione all'albo,
          previa  verifica  dei  necessari  requisiti,  e svolge ogni
          altra   attivita'   necessaria  per  la  tenuta  dell'albo.
          L'organismo  opera  nel rispetto dei principi e dei criteri
          stabiliti   con   regolamento  dalla  CONSOB,  e  sotto  la
          vigilanza della medesima.
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
          regolamento   adottato   sentita  la  CONSOB,  determina  i
          requisiti   di   onorabilita'  e  di  professionalita'  per
          l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4.
              I   requisiti   di  professionalita'  per  l'iscrizione
          all'albo  sono  accertati  sulla  base  di rigorosi criteri
          valutativi  che  tengano  conto  della pregressa esperienza
          professionale,  validamente  documentata, ovvero sulla base
          di prove valutative.
              6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi:
                a) alla  formazione  dell'albo previsto dal comma 4 e
          alle relative forme di pubblicita';
                b) ai    requisiti    di   rappresentativita'   delle
          associazioni  professionali  dei promotori finanziari e dei
          soggetti abilitati;
                c) all'iscrizione  all'albo  previsto  dal  comma 4 e
          alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
                d) alle cause di incompatibilita';
                e) ai   provvedimenti   cautelari   e  alle  sanzioni
          disciplinati,  rispettivamente,  dagli  articoli 55 e 196 e
          alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
          stesso art. 196, comma 1;
                f)  all'esame,  da  parte  della  stessa  CONSOB, dei
          reclami  contro  le delibere dell'organismo di cui al comma
          4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
                g) alle  regole  di  presentazione e di comportamento
          che  i  promotori  finanziari devono osservare nei rapporti
          con la clientela;
                h) alle  modalita'  di  tenuta  della  documentazione
          concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
                i) all'attivita'  dell'organismo  di cui al comma 4 e
          alle  modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
          stessa CONSOB;
                l)  alle modalita' di aggiornamento professionale dei
          promotori finanziari.
              7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
          soggetti  che  si  avvalgono  di  promotori  finanziari  la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti  fissando  i  relativi termini. Essa puo' inoltre
          effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
          e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
              -  Il testo dell'art. 16 della legge n. 108 del 1996 e'
          il seguente:
              «Art.   16.   -  1.  L'attivita'  di  mediazione  o  di
          consulenza  nella  concessione di finanziamenti da parte di
          banche   o  di  intermediari  finanziari  e'  riservata  ai
          soggetti  iscritti  in  apposito  albo  istituito presso il
          Ministero  del  tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano
          dei cambi.
              2.  Con  regolamento  del  Governo  adottato  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
          Banca   d'Italia   e   l'Ufficio  italiano  dei  cambi,  e'
          specificato   il  contenuto  dell'attivita'  di  mediazione
          creditizia  e  sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
          la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
          dell'albo  medesimo.  La cancellazione puo' essere disposta
          per  il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
          gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
              3.   I   requisiti   di   onorabilita'   necessari  per
          l'iscrizione  nell'albo  di  cui al comma 1 sono i medesimi
          previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre
          1993, n. 385.
              4.  Ai  soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
          creditizia   si   applicano,   in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni   del   Titolo   VI  del  decreto  legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385,  e del decreto-legge 3 maggio
          1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
              5.  L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
          e'  compatibile  con  lo  svolgimento  di  altre  attivita'
          professionali.
              6.  La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
          al    comma 1   e'   subordinata   all'indicazione,   nella
          pubblicita'   medesima,   degli  estremi  della  iscrizione
          nell'albo di cui allo stesso comma 1.
              7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
          senza  essere  iscritto  nell'albo  indicato  al comma 1 e'
          punito  con  la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
          la multa da quattro a venti milioni di lire.
              8.   Le   disposizioni   dei  commi precedenti  non  si
          applicano  alle  banche,  agli  intermediari finanziari, ai
          promotori  finanziari  iscritti all'albo previsto dall'art.
          5,  comma 5,  della  legge  2 gennaio  1991,  n.  1, e alle
          imprese assicurative.
              9.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato piu' grave,
          chi,    nell'esercizio    di    attivita'    bancaria,   di
          intermediazione  finanziaria  o  di  mediazione creditizia,
          indirizza   una   persona,   per   operazioni   bancarie  o
          finanziarie,  a  un  soggetto  non  abilitato all'esercizio
          dell'attivita'   bancaria  o  finanziaria,  e'  punito  con
          l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a
          venti milioni di lire.».
              -  Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo n. 374
          del l999, e' il seguente:
              «Art.  3.  (Agenzia  in  attivita'  finanziaria).  - 1.
          L'esercizio   professionale   nei  confronti  del  pubblico
          dell'agenzia  in  attivita' finanziaria, indicata nell'art.
          1,  comma 1,  lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti
          in un elenco istituito presso l'UIC.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
          l'UIC,  specifica  il  contenuto dell'attivita' indicata al
          comma 1,  stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo
          svolgimento  di  altre  attivita' professionali, prevede in
          quali  circostanze  ricorra  l'esercizio  nei confronti del
          pubblico  e  ne disciplina l'esercizio nel territorio della
          Repubblica   da   parte  di  soggetti  aventi  sede  legale
          all'estero.
              3.  L'UIC  procede  all'iscrizione  nell'elenco  quando
          ricorrono le condizioni seguenti:
                a) per le persone fisiche:
                  1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
          europea  ovvero  di  Stato  diverso secondo le disposizioni
          dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                  2) domicilio nel territorio della Repubblica;
                  3)  diploma  di  scuola  media  superiore  o titolo
          equipollente a tutti gli effetti di legge;
                  4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
          nel  regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 109 del testo
          unico bancario;
                b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
                  1)    previsione    nell'oggetto    sociale   dello
          svolgimento   dell'attivita'   di   agenzia   in  attivita'
          finanziaria;
                  2)  i  partecipanti  al  capitale  e i soggetti che
          svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
          abbiano   i   requisiti   di   onorabilita'  stabiliti  nei
          regolamenti   emanati   rispettivamente   ai   sensi  degli
          articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
                  3)  la  sede  legale e la sede amministrativa siano
          situate nel territorio della Repubblica;
                  4)  siano  rispettati i requisiti patrimoniali e di
          forma  giuridica  stabiliti  dal  Ministro  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica con regolamento
          adottato su proposta dell'UIC.
              4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in
          capo  ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del
          comma 3,  si  applicano  gli  articoli 108, comma 3, e 109,
          comma 2, del testo unico bancario.
              5.  I  soggetti  indicati  nella lettera b) del comma 3
          svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite
          di persone fisiche iscritte nell'elenco.
              6.  L'UIC  esercita  il controllo sui soggetti iscritti
          nell'elenco  per verificare l'osservanza delle disposizioni
          del  presente  decreto.  A  tal  fine,  puo'  richiedere la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e
          documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi',
          chiedere  la  collaborazione del nucleo speciale di polizia
          valutaria della Guardia di finanza.
              7.  L'UIC  disciplina  la  procedura  e  i  termini per
          l'iscrizione  nell'elenco,  nonche' le forme di pubblicita'
          dell'elenco stesso.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, su proposta dell'UIC, dispone la
          cancellazione  dall'elenco per gravi violazioni di norme di
          legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle
          disposizioni  emanate  ai  sensi  di  esso. Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito  l'UIC,  disciplina la procedura per la sospensione
          cautelare dall'elenco.».
              - Il  testo dell'art. 5, del decreto legislativo n. 196
          del 2003, (in materia di protezione dei dati personali), e'
          il seguente:
              «Art.  5.  (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. Il
          presente   codice   disciplina   il   trattamento  di  dati
          personali,   anche   detenuti   all'estero,  effettuato  da
          chiunque  e'  stabilito  nel territorio dello Stato o in un
          luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
              2.  Il  presente codice si applica anche al trattamento
          di  dati  personali effettuato da chiunque e' stabilito nel
          territorio  di un Paese non appartenente all'Unione europea
          e  impiega,  per  il  trattamento,  strumenti  situati  nel
          territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
          salvo  che  essi  siano utilizzati solo ai fini di transito
          nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
          del presente codice, il titolare del trattamento designa un
          proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
          ai  fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento
          dei dati personali.
              3.  Il  trattamento  di  dati  personali  effettuato da
          persone   fisiche  per  fini  esclusivamente  personali  e'
          soggetto  all'applicazione  del  presente  codice solo se i
          dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
          diffusione.  Si  applicano  in ogni caso le disposizioni in
          tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agli
          articoli 15 e 31.».