Art. 13. 
 
                         Revisori contabili 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  per  revisori  contabili   si
intendono: 
    a) le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale  previsto
dall'articolo 161 del TUF; 
    b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 
  2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 2. 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 161, del decreto legislativo n. 58
          del 1998 (testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria), e' il seguente: 
              «Art. 161 (Albo speciale delle societa' di  revisione).
          - 1. La CONSOB provvede alla tenuta  di  un  albo  speciale
          delle societa' di revisione abilitate  all'esercizio  delle
          attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale  previo  accertamento   dei   requisiti   previsti
          dall'art. 6, comma 1, del decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
          essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
          il cui amministratore si  trovi  in  una  delle  situazioni
          previste dall'art. 8, comma 1, del decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 88. 
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal comma 2. Tali  societa'  trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'  di  revisione  e  organizzazione   contabile
          esercitata in Italia. 
              4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di  revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco  speciale
          previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione
          della  responsabilita'  civile  per  negligenze  o   errori
          professionali, comprensiva della  garanzia  per  infedelta'
          dei dipendenti,  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti
          dall'esercizio  dell'attivita'  di   revisione   contabile.
          L'ammontare della garanzia o della  copertura  assicurativa
          e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di  volume
          d'affari  e  in  base  agli  ulteriori  parametri  da  essa
          eventualmente individuati con regolamento.».