Art. 27 Procedure di esame 1. L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II. 2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi. 3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.