Art. 29. 
 
               Casi di inammissibilita' della domanda 
  1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda  e
non procede all'esame, nei seguenti casi: 
    a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato  da  uno  Stato
firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora  avvalersi  di
tale protezione; 
    b) il richiedente ha reiterato  identica  domanda  dopo  che  sia
stata presa una decisione da parte  della  Commissione  stessa  senza
addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla
situazione del suo Paese di origine.