Art. 30. Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.
Nota all'art. 30: - Per il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note all'art. 3.