Art. 31.

     Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi
  1.  Il  richiedente  puo'  inviare  alla  Commissione  territoriale
memorie  e  documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in
cui  il  richiedente  reitera  la domanda prima della decisione della
Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova
domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.