Art. 10.
               (Modifiche all'articolo 132 del codice
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di cui al decreto
                 legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

   1. Dopo  il comma 4-bis dell'articolo 132 del codice in materia di
protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:
   "4-ter.  Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili
degli   uffici   centrali  specialistici  in  materia  informatica  o
telematica  della  Polizia  di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo  della  guardia di finanza, nonche' gli altri soggetti indicati
nel   comma   1  dell'articolo 226  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche
in   relazione   alle   eventuali  richieste  avanzate  da  autorita'
investigative  straniere,  ai  fornitori  e agli operatori di servizi
informatici  o  telematici  di  conservare  e  proteggere, secondo le
modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
dati  relativi  al  traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle  comunicazioni,  ai fini dello svolgimento delle investigazioni
preventive  previste  dal  citato  articolo 226 delle norme di cui al
decreto   legislativo  n. 271  del  1989,  ovvero  per  finalita'  di
accertamento  e  repressione  di  specifici  reati. Il provvedimento,
prorogabile,  per  motivate  esigenze, per una durata complessiva non
superiore  a  sei  mesi,  puo'  prevedere  particolari  modalita'  di
custodia  dei  dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da
parte  dei  fornitori  e  degli  operatori  di  servizi informatici o
telematici ovvero di terzi.
   4-quater.  Il  fornitore  o  l'operatore  di servizi informatici o
telematici  cui  e'  rivolto  l'ordine  previsto dal comma 4-ter deve
ottemperarvi  senza  ritardo,  fornendo  immediatamente all'autorita'
richiedente   l'assicurazione   dell'adempimento.   Il   fornitore  o
l'operatore di servizi informatici o telematici e' tenuto a mantenere
il   segreto  relativamente  all'ordine  ricevuto  e  alle  attivita'
conseguentemente  svolte  per  il periodo indicato dall'autorita'. In
caso  di  violazione  dell'obbligo  si  applicano, salvo che il fatto
costituisca  piu'  grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del
codice penale.
   4-quinquies.  I  provvedimenti  adottati  ai sensi del comma 4-ter
sono   comunicati  per  iscritto,  senza  ritardo  e  comunque  entro
quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero
del  luogo  di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li
convalida.  In  caso  di  mancata  convalida, i provvedimenti assunti
perdono efficacia".