Art. 12.
      (Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet
        e per la protezione delle infrastrutture informatiche
                       di interesse nazionale)

   1. Per  le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale
per  il  contrasto  della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui
all'articolo 14-bis  della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'organo
del  Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale,  di  cui  all'articolo 7-bis  del  decreto-legge 27 luglio
2005,  n. 144,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005,  n. 155,  e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di
euro   annui   a  decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
   3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.