Art. 8.
              (Modifiche al titolo III del libro terzo
                   del codice di procedura penale)

   1. All'articolo 244,  comma  2,  secondo  periodo,  del  codice di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche
in  relazione  a  sistemi  informatici o telematici, adottando misure
tecniche  dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e
ad impedirne l'alterazione".
   2. All'articolo 247  del codice di procedura penale, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Quando  vi  e'  fondato  motivo  di  ritenere  che  dati,
informazioni,  programmi  informatici o tracce comunque pertinenti al
reato  si  trovino  in un sistema informatico o telematico, ancorche'
protetto  da  misure  di  sicurezza, ne e' disposta la perquisizione,
adottando  misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei
dati originali e ad impedirne l'alterazione".
   3. All'articolo 248,   comma  2,  primo  periodo,  del  codice  di
procedura penale, le parole: "atti, documenti e corrispondenza presso
banche"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "presso  banche  atti,
documenti  e  corrispondenza  nonche'  dati, informazioni e programmi
informatici".
   4. All'articolo 254  del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1. Presso  coloro  che  forniscono  servizi postali, telegrafici,
telematici   o   di  telecomunicazioni  e'  consentito  procedere  al
sequestro  di  lettere,  pieghi,  pacchi,  valori, telegrammi e altri
oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che
l'autorita'  giudiziaria  abbia  fondato  motivo  di ritenere spediti
dall'imputato  o  a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo
di  persona  diversa,  o  che comunque possono avere relazione con il
reato";
    b) al  comma  2, dopo le parole: "senza aprirli" sono inserite le
seguenti: "o alterarli".
   5. Dopo  l'articolo 254 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
    "Art.  254-bis. - (Sequestro di dati informatici presso fornitori
di   servizi  informatici,  telematici  e  di  telecomunicazioni).  -
1. L'autorita'  giudiziaria,  quando  dispone  il sequestro, presso i
fornitori  di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni,
dei  dati  da  questi  detenuti,  compresi  quelli  di  traffico o di
ubicazione,   puo'  stabilire,  per  esigenze  legate  alla  regolare
fornitura  dei  medesimi  servizi,  che  la loro acquisizione avvenga
mediante  copia  di  essi su adeguato supporto, con una procedura che
assicuri  la  conformita'  dei dati acquisiti a quelli originali e la
loro  immodificabilita'.  In  questo  caso  e', comunque, ordinato al
fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati
originali".
   6. All'articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo
le  parole:  "anche in originale se cosi' e' ordinato," sono inserite
le   seguenti:  "nonche'  i  dati,  le  informazioni  e  i  programmi
informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,".
   7. All'articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo
il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Quando  la custodia
riguarda  dati,  informazioni  o programmi informatici, il custode e'
altresi'   avvertito   dell'obbligo   di  impedirne  l'alterazione  o
l'accesso  da  parte  di  terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa
disposizione dell'autorita' giudiziaria".
   8. All'articolo 260  del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: "con altro mezzo" sono inserite le
seguenti: ", anche di carattere elettronico o informatico,";
    b) al  comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
si  tratta  di  dati,  di informazioni o di programmi informatici, la
copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura
che  assicuri  la  conformita'  della  copia  all'originale  e la sua
immodificabilita';  in  tali  casi,  la custodia degli originali puo'
essere  disposta  anche  in  luoghi diversi dalla cancelleria o dalla
segreteria".