Art. 9.
              (Modifiche al titolo IV del libro quinto
                   del codice di procedura penale)

   1. All'articolo 352  del codice di procedura penale, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
   "1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma
2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti,
gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  adottando  misure tecniche
dirette  ad  assicurare  la  conservazione  dei  dati  originali e ad
impedirne  l'alterazione,  procedono  altresi'  alla perquisizione di
sistemi  informatici  o  telematici,  ancorche' protetti da misure di
sicurezza,  quando  hanno fondato motivo di ritenere che in questi si
trovino  occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce
comunque   pertinenti  al  reato  che  possono  essere  cancellati  o
dispersi".
   2. All'articolo 353  del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "e
l'accertamento del contenuto";
    b) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  "lettere, pieghi,
pacchi,  valori,  telegrammi  o altri oggetti di corrispondenza" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "lettere,  pieghi,  pacchi,  valori,
telegrammi  o  altri  oggetti  di  corrispondenza,  anche se in forma
elettronica  o  se  inoltrati  per via telematica," e dopo le parole:
"servizio   postale"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  telegrafico,
telematico o di telecomunicazione".
   3. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo
il primo periodo e' inserito il seguente: "In relazione ai dati, alle
informazioni  e  ai  programmi informatici o ai sistemi informatici o
telematici,   gli   ufficiali  della  polizia  giudiziaria  adottano,
altresi',   le   misure   tecniche  o  impartiscono  le  prescrizioni
necessarie   ad   assicurarne   la   conservazione   e  ad  impedirne
l'alterazione  e  l'accesso  e  provvedono,  ove possibile, alla loro
immediata  duplicazione  su adeguati supporti, mediante una procedura
che  assicuri  la  conformita'  della  copia  all'originale  e la sua
immodificabilita'".