Art. 4. Disposizione comune 1. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le cause di inidoneita' di cui al presente regolamento devono sussistere al momento della visita medica di accertamento e permanere fino alla data di immissione in ruolo. La verifica del possesso dei requisiti e' espletata in relazione alle funzioni da assolvere nel ruolo cui si concorre.