Art. 5. 
                      Disposizioni particolari 
  1. Il possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale di cui al presente regolamento e' richiesto anche  nelle
ipotesi di chiamata  diretta  nominativa  a  domanda  previste  dagli
articoli 5, commi 5 e 6, 21, commi, 5 e 6, 88, commi 6 e 7, 97, commi
5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n. 217. 
  2. Restano fermi, per l'ammissione ai concorsi pubblici di  accesso
al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o di orchestrale,
i requisiti di idoneita' fisica, psichica  e  attitudinale  stabiliti
dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il  testo  degli  articoli  5  e 88, del decreto
          legislativo  13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle
          premesse.
              -  Il  testo  degli articoli 21, 97, 108, 145 e 148 del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
              «Art.  21 (Nomina a vice ispettore antincendi). - 1. La
          nomina  alla  qualifica  di  vice  ispettore  antincendi si
          consegue:
                a) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,   mediante   pubblico   concorso,  per  esami,
          consistenti  in  una  prova  scritta  e  un  colloquio, con
          facolta'  di  far  precedere le prove di esame da una prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui  superamento  costituisce  requisito  essenziale per la
          successiva  partecipazione  al  concorso medesimo. Un sesto
          dei  posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi
          squadra  e  dei  capi  reparto  in  possesso del prescritto
          titolo  di  studio,  per i quali si prescinde dai limiti di
          eta'.  I  posti  riservati  non coperti sono conferiti agli
          altri  concorrenti,  seguendo l'ordine della graduatoria di
          merito;
                b) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno,  per  titoli  di
          servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
          colloquio,  riservato  al personale del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in
          possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
          un'anzianita'  di servizio non inferiore a sette anni e del
          titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera d).
              2.  E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui
          al  comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al
          comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti
          prescritti  che,  nell'ultimo  biennio, non abbia riportato
          una   sanzione   disciplinare  piu'  grave  della  sanzione
          pecuniaria.
              3.  Per la formazione della graduatoria del concorso di
          cui   al  comma 1,  lettera b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono   nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
              4.  Il  personale  gia' appartenente ai ruoli del Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco,  ammesso  ai  corsi
          conseguenti  al superamento dei concorsi di cui al comma 1,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
              5.  Possono  essere  nominati,  a domanda, allievi vice
          ispettori  antincendi,  nell'ambito delle vacanze organiche
          disponibili,  e  ammessi  a  frequentare  il primo corso di
          formazione  utile  di cui all'art. 23, il coniuge e i figli
          superstiti,  nonche' il fratello, qualora unico superstite,
          degli  appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          deceduti  o  divenuti  permanentemente inabili al servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali,  purche' siano in possesso
          dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino
          nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  e  ai  figli superstiti, nonche' al
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di  cui  al  comma 1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici,  le  materie oggetto dell'esame, le categorie
          di  titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo
          da  attribuire  a  ciascuna categoria di titoli e i criteri
          per la formazione della graduatoria finale.».
              «Art.  97  (Accesso  al  ruolo  dei collaboratori e dei
          sostituti  direttori  amministrativo-contabili). - 1. Ferma
          restando  la  riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
          modificazioni,  l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
          dei     collaboratori    e    dei    sostituti    direttori
          amministrativo-contabili avviene:
                a) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,   mediante   pubblico   concorso   per  esami,
          consistenti  in  due  prove  scritte  e  un  colloquio, con
          facolta'  di  far  precedere le prove di esame da una prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui  superamento  costituisce  requisito  essenziale per la
          successiva partecipazione al concorso medesimo;
                b) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,   mediante  concorso  interno  per  titoli  di
          servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
          colloquio,  riservato  al personale del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  in  possesso,  alla  data del bando di
          indizione  del  concorso,  di un'anzianita' di servizio non
          inferiore  a  sette  anni,  del  titolo  di  studio  di cui
          all'art.   98,  comma 1,  lettera d),  e  che,  nell'ultimo
          biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave della sanzione pecuniaria.
              2.  Per la formazione della graduatoria del concorso di
          cui   al  comma 1,  lettera b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
              3.  I  posti  rimasti  scoperti  nel concorso di cui al
          comma 1,  lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data di
          inizio  del  relativo periodo di prova, ai partecipanti del
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti.
              4.   Le   prove  del  concorso  vertono  sulle  materie
          attinenti  ai  tipi di specializzazione richiesti dal bando
          di  concorso  e  tendenti  ad  accertare  il possesso delle
          capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
              5.   Possono   essere   nominati,   a   domanda,   vice
          collaboratori     amministrativo-contabili     in    prova,
          nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge
          e  i  figli  superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
          superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili   del  fuoco  deceduti  o  divenuti  permanentemente
          inabili  al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o lesioni
          riportate  nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98,
          comma  1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.
          98, comma 4.
              6.  Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi',
          al  coniuge  e  ai  figli  superstiti, nonche' al fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale   dei   vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di  cui  al  comma 1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici,  le  materie oggetto delle prove di esame, le
          categorie   di   titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il
          punteggio  massimo  da  attribuire  a  ciascuna di esse e i
          criteri per la formazione della graduatoria finale.».
              «Art.  108  (Accesso  al  ruolo dei collaboratori e dei
          sostituti   direttori   tecnico-informatici).  -  1.  Ferma
          restando  la  riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
          modificazioni,  l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
          dei     collaboratori    e    dei    sostituti    direttori
          tecnico-informatici avviene:
                a) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,   mediante   pubblico   concorso   per  esami,
          consistenti  in  due  prove  scritte  e  un  colloquio, con
          facolta'  di  far  precedere le prove di esame da una prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui  superamento  costituisce  requisito  essenziale per la
          successiva partecipazione al concorso medesimo;
                b) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,   mediante  concorso  interno  per  titoli  di
          servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
          colloquio,  riservato  al personale del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  in  possesso,  alla  data del bando di
          indizione  del  concorso,  di un'anzianita' di servizio non
          inferiore  a  sette  anni,  del  titolo  di  studio  di cui
          all'art.   109,  comma 1,  lettera d)  e  che,  nell'ultimo
          biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave della sanzione pecuniaria.
              2.  Per la formazione della graduatoria del concorso di
          cui   al  comma 1,  lettera b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
              3.  I  posti  rimasti  scoperti  nel concorso di cui al
          comma 1,  lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data di
          inizio  del  relativo periodo di prova, ai partecipanti del
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti.
              4.   Le   prove  del  concorso  vertono  sulle  materie
          attinenti  ai  tipi di specializzazione richiesti dal bando
          di  concorso  e  tendenti  ad  accertare  il possesso delle
          capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
              5.   Possono   essere   nominati,   a   domanda,   vice
          collaboratori  tecnico-informatici  in  prova,  nell'ambito
          delle   vacanze   organiche   disponibili,   e   ammessi  a
          frequentare  il primo corso di formazione utile, il coniuge
          e  i  figli  superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
          superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili   del  fuoco  deceduti  o  divenuti  permanentemente
          inabili  al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o lesioni
          riportate  nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
          purche'  siano  in  possesso  dei requisiti di cui all'art.
          109,  comma  1,  e  non  si trovino nelle condizioni di cui
          all'art. 109, comma 4.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  e  ai  figli superstiti, nonche' al
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di  cui  al  comma  1,  la  composizione  delle commissioni
          esaminatrici,  le  materie oggetto delle prove di esame, le
          categorie   di   titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il
          punteggio  massimo  da  attribuire  a  ciascuna di esse e i
          criteri per la formazione della graduatoria finale.».
              «Art.   145  (Accesso  ai  gruppi  sportivi  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  - 1. L'assunzione del
          personale  da  destinare  in  qualita'  di atleta ai gruppi
          sportivi  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene,
          nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del
          fuoco  e  nell'ambito  di  un  contingente  complessivo non
          superiore  a  centoventi unita', mediante pubblico concorso
          per  titoli  sportivi  e  culturali, riservato ai cittadini
          italiani  che,  oltre  a possedere i requisiti di eta' e di
          idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  previsti dal
          regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di
          interesse   nazionale   dal   Comitato  olimpico  nazionale
          italiano  (CONI)  o  dalle federazioni sportive nazionali e
          detengano   almeno   uno  dei  titoli  sportivi  ammessi  a
          valutazione ai sensi del regolamento medesimo.
              2.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
                a) i   requisiti  di  eta'  e  di  idoneita'  fisica,
          psichica  e  attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili
          del  fuoco  in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli
          previsti  dai  regolamenti  di  cui  all'art.  5,  comma 1,
          lettere b) e c);
                b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
          comma 1,  ivi  comprese  le  modalita'  di accertamento dei
          requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  dei  candidati  e
          quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
          o  per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici
          e  attitudinali;  in tale ambito e' previsto anche che, nei
          singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
          tra  le  varie  discipline  praticate  dai  gruppi sportivi
          ovvero  tra  le  specialita'  esistenti  nell'ambito  delle
          discipline stesse;
                c) la composizione delle commissioni esaminatrici;
                d) le  categorie di titoli da ammettere a valutazione
          e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
                e) i  criteri  per  la  formazione  della graduatoria
          unica  di  merito  ovvero delle graduatorie di disciplina o
          specialita'.
              3.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati allievi
          vigili  del  fuoco  e ammessi alla frequenza del prescritto
          corso di formazione.».
              «Art.  148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del
          personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e
          la  sopravvenuta  inidoneita'  del  personale  della  banda
          musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
          da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
          le   disposizioni   degli   articoli 145,   146  e  147.  I
          riferimenti  alla  qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e
          ai  titoli  sportivi,  contenuti  nei predetti articoli, si
          intendono  effettuati,  rispettivamente,  alla  qualita' di
          orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».