Art. 17.
            Obblighi del datore di lavoro non delegabili

  1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
    a)   la   valutazione  di  tutti  i  rischi  con  la  conseguente
elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
    b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.