Art. 18
            Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  1.   Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le  attivita'  di  cui
all'articolo  3,  e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attivita'  secondo  le  attribuzioni  e competenze ad essi conferite,
devono:
    a)  nominare  il  medico  competente  per  l'effettuazione  della
sorveglianza   sanitaria  nei  casi  previsti  dal  presente  decreto
legislativo.
    b)    designare    preventivamente    i   lavoratori   incaricati
dell'attuazione   delle   misure   di  prevenzione  incendi  e  lotta
antincendio,  di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave  e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
    c)  nell'affidare  i  compiti  ai  lavoratori, tenere conto delle
capacita'  e  delle  condizioni  degli  stessi  in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
    d)  fornire  ai  lavoratori  i  necessari e idonei dispositivi di
protezione  individuale,  sentito  il  responsabile  del  servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
    e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori
che  hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  e specifico addestramento
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    f)  richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme  vigenti,  nonche'  delle  disposizioni aziendali in materia di
sicurezza  e  di  igiene  del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi  e  dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
    g)  richiedere  al  medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
    h)  adottare  le  misure  per  il  controllo  delle situazioni di
rischio   in   caso  di  emergenza  e  dare  istruzioni  affinche'  i
lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    i)  informare  il  piu'  presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    l)   adempiere   agli  obblighi  di  informazione,  formazione  e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
    m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di
tutela  della  salute  e  sicurezza,  dal richiedere ai lavoratori di
riprendere  la  loro  attivita'  in  una  situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
    n)   consentire   ai   lavoratori   di  verificare,  mediante  il
rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute;
    o)  consegnare  tempestivamente  al rappresentante dei lavoratori
per  la  sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della
sua  funzione,  copia  del documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r);
    p)  elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su
richiesta   di  questi  e  per  l'espletamento  della  sua  funzione,
consegnarne  tempestivamente  copia  ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
    q)  prendere  appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche   adottate  possano  causare  rischi  per  la  salute  della
popolazione    o    deteriorare    l'ambiente   esterno   verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
    r)   comunicare   all'INAIL,  o  all'IPSEMA,  in  relazione  alle
rispettive  competenze,  a  fini  statistici  e  informativi,  i dati
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che comportino un'assenza dal
lavoro  di  almeno  un  giorno,  escluso quello dell'evento e, a fini
assicurativi,  le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
    s)  consultare  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
    t)  adottare  le  misure  necessarie  ai  fini  della prevenzione
incendi  e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso
di  pericolo  grave  e  immediato,  secondo  le  disposizioni  di cui
all'articolo  43.  Tali  misure  devono  essere  adeguate alla natura
dell'attivita',    alle   dimensioni   dell'azienda   o   dell'unita'
produttiva, e al numero delle persone presenti;
    u)  nell'ambito  dello  svolgimento  di  attivita'  in  regime di
appalto  e  di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento,  corredata  di  fotografia, contenente le generalita'
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
    v)  nelle  unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare
la riunione periodica di cui all'articolo 35;
    z)  aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza  del  lavoro,  o  in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
    aa)   comunicare   annualmente   all'INAIL   i   nominativi   dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di
sorveglianza  sanitaria  non  siano  adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.
  2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio di prevenzione e
protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
    a) la natura dei rischi;
    b)  l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione
delle misure preventive e protettive;
    c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    d)  i  dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle
malattie professionali;
    e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  3.   Gli   obblighi  relativi  agli  interventi  strutturali  e  di
manutenzione  necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto
legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso
a  pubbliche  amministrazioni  o  a  pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni    scolastiche    ed    educative,   restano   a   carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla
loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente  decreto  legislativo, relativamente ai predetti interventi,
si  intendono  assolti,  da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli  uffici  interessati,  con  la  richiesta  del  loro adempimento
all'amministrazione  competente  o  al  soggetto  che ne ha l'obbligo
giuridico.