Art. 19. 
                        Obblighi del preposto 
 
  1.  In  riferimento  alle  attivita'  indicate  all'articolo  3,  i
preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 
    a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di  legge,  nonche'  delle  disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e  di  uso  dei
mezzi di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di  protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
    b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno  ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico; 
    c) richiedere l'osservanza delle misure per  il  controllo  delle
situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza  e  dare  istruzioni
affinche' i lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave,  immediato  e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
    d) informare il piu' presto possibile  i  lavoratori  esposti  al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
    e)  astenersi,  salvo   eccezioni   debitamente   motivate,   dal
richiedere ai lavoratori di  riprendere  la  loro  attivita'  in  una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
    f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o  al  dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle  attrezzature  di  lavoro  e  dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra  condizione  di
pericolo che si verifichi durante il  lavoro,  delle  quali  venga  a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
    g)  frequentare  appositi  corsi  di  formazione  secondo  quanto
previsto dall'articolo 37.